Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
servizi di telecomunicazione sono tenuti a farlo al momento in cui concludono un contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno.
4 Se un fornitore di servizi di telecomunicazione o un fornitore di servizi a valore aggiunto coinvolto in una richiesta di composizione non partecipa alla procedura di conciliazione, l’Ufficio federale decide se aprire una procedura di vigilanza conformemente all’articolo 58 LTC.
Art. 46 Dati personali
1 L’organo di conciliazione può elaborare i dati personali concernenti le parti della controversia, purché sia necessario allo svolgimento dei compiti affidatigli, all’esecuzione degli obblighi cui è vincolato in funzione del presente capitolo, al rispetto del contratto di diritto amministrativo e all’ottenimento del pagamento dovuto dai clienti, dai fornitori di servizi di telecomunicazione e dai fornitori di servizi a valore aggiunto. Può conservare i dati in questione fino a due anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione.
2 Le persone incaricate dall’organo di conciliazione di svolgere un compito sono tenute a rispettare il segreto sulle informazioni scambiate oralmente o per scritto dalle parti della controversia, di cui siano venute a conoscenza durante l’esercizio della loro funzione.
3 Su richiesta, l’Ufficio federale può trasmettere all’organo di conciliazione le informazioni personali necessarie per comporre la controversia. Può, in particolare, informare l’organo di conciliazione dell’apertura di una procedura amministrativa e della decisione di sanzioni o misure amministrative nei confronti di un fornitore di servizi di telecomunicazione o di un fornitore di servizi a valore aggiunto.
4 L’organo di conciliazione può rendere pubbliche le sue decisioni su Internet, integralmente o in parte. Deve mettere a disposizione un compendio delle sue principali decisioni.
Art. 47 Finanziamento
1 Il Dipartimento o il delegato incaricato della conciliazione determina le tasse di procedura e le altre fonti di reddito che garantiscono il finanziamento dell’organo di conciliazione.
2 Le tasse di procedura chieste al cliente devono essere modiche, salvo che egli abbia aperto la procedura di conciliazione in modo palesemente abusivo.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi a valore aggiunto versano una tassa per ogni procedura alla quale prendono o dovrebbero prendere parte, nel rispetto del principio di causalità. L’organo di conciliazione può rinunciare a esigere una tassa per le procedure di conciliazione aperte da un cliente in modo palesemente abusivo.
4 Il delegato sottopone all’Ufficio per approvazione le tasse di procedura come pure qualsiasi loro modifica.