Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

3 Nel caso di servizi a valore aggiunto per i quali il cliente si è annunciato e che possono comportare una certa quantità di informazioni singole, la tariffa per informazione singola e la somma delle tariffe delle informazioni singole fornite nel lasso di un minuto non possono superare i 5 franchi.

4 Per i servizi a valore aggiunto, la somma di tutte le tariffe (tariffa di base, tariffa fissa e tariffa determinata dal tempo) non può superare i 200 franchi per collegamento o annuncio.

Art. 39 Blocco dell’accesso ai servizi a valore aggiunto

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i numeri di servizi a valore aggiunto del tipo 090x, o solo ai numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906).

2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che sono autorizzati a gestire e attribuire numeri bevi per servizi SMS e MMS ai sensi degli articoli 15a e seguenti ORAT riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso ai numeri brevi attribuiti per tutti i servizi SMS e MMS a pagamento o solo per i servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione dei relativi servizi SMS e MMS.

3 I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono servizi a valore aggiunto conformemente all’articolo 35 capoverso 4 riservano ai loro clienti la possibilità di bloccare l’accesso a tutti i loro servizi a valore aggiunto, o solo a quelli a carattere erotico o pornografico.

4 Ai clienti va data la possibilità di attivare e disattivare i servizi bloccati, in qualsiasi momento e in modo semplice e gratuito.

5 I fornitori di servizi di telecomunicazione di cui ai capoversi 1, 2 e 3 segnalano ai loro clienti la possibilità di bloccare i servizi a valore aggiunto al momento in cui concludono il contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno.

Art. 40 Tutela dei minorenni

Per i clienti che non hanno compiuto 16 anni, i fornitori di servizi di telecomunicazione, in osservanza del titolo quinto del libro secondo del Codice penale24, bloccano automaticamente l’accesso a:

a. numeri di servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico (n. 0906);

b. numeri brevi per servizi SMS e MMS a carattere erotico o pornografico;

c. servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico offerti conformemente all’articolo 35 capoverso 4.

24 RS 311.0