Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

Art. 48 Vigilanza in caso di delega

1 L’Ufficio federale vigila affinché il delegato incaricato della conciliazione rispetti il diritto applicabile in materia, in particolare il presente capitolo e le sue disposizioni d’esecuzione, così come il contratto di diritto amministrativo.

2 Se vi è il sospetto che il delegato non rispetta più gli obblighi cui è vincolato dal presente capitolo o dal contratto di diritto amministrativo, l’Ufficio federale procede a una verifica. Il delegato deve garantire l’accesso ai suoi locali e fornire tutte le informazioni utili. Se la verifica consente di stabilire che gli obblighi non sono rispettati, o non lo sono più, il delegato si assume le spese.

3 Se accerta che il delegato non rispetta più i suoi obblighi, l’Ufficio federale può:

a. esigere che il delegato ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della violazione; in tal caso egli comunica all’Ufficio federale le disposizioni prese;

b. obbligarlo a versare alla Confederazione i proventi conseguiti illecitamente;

c. stipulare, nel contratto di diritto amministrativo, degli oneri;

d. limitare o sospendere il contratto di diritto amministrativo, oppure rescinderlo senza versare un’indennità.

4 Se il delegato cessa qualsiasi attività o fa fallimento, l’Ufficio federale rescinde il contratto senza versare un’indennità. Se necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti, può rescindere il contratto senza versare un’indennità.

Capitolo 7 Accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 49 Aventi diritto

Hanno diritto di accedere alle risorse e ai servizi del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione che si sono annunciati presso l’Ufficio federale (art. 4 LTC) e tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione internazionali.

Art. 50 Non discriminazione

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato riserva agli altri fornitori, senza discriminazioni, un accesso agli impianti, ai servizi e alle informazioni e, così facendo, alle sue risorse e ai suoi servizi.

2 In particolare, ogni richiedente deve beneficiare delle medesime condizioni riservate ad altre unità aziendali, filiali e partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.