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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

Capitolo 6 Organo di conciliazione

Art. 41 Compito

1 L’organo di conciliazione si occupa di ogni controversia di diritto civile che sorga tra un cliente e il suo fornitore di servizi di telecomunicazione o il suo fornitore di servizi a valore aggiunto.

2 L’organo di conciliazione esercita il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace. Non può essere vincolato ad alcuna direttiva generale o particolare concernente la composizione di una controversia.

Art. 42 Competenza

1 L’Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o incarica un terzo di farlo entro 15 mesi dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2 Può incaricare un terzo (delegato) di esercitare il compito che spetta all’organo di conciliazione, a condizione che il delegato:

a. garantisca di rispettare il diritto applicabile in materia, in particolare l’articolo 12c LTC, le disposizioni del presente capitolo come pure le condizioni di delega previste dall’Ufficio federale;

b. si impegni a esercitare il suo compito in modo indipendente, imparziale, trasparente ed efficace; in particolare deve garantire che le persone a cui affida la composizione delle controversie dispongano delle necessarie competenze professionali;

c. garantisca la trasparenza della sua attività di fronte all’Ufficio federale e a tutta la collettività; in particolare si impegna a pubblicare annualmente un rapporto sul suo operato.

3 L’Ufficio federale designa il delegato per una durata determinata. Può farlo lanciando una pubblica gara che non soggiace agli articoli 32 e seguenti dell’ordinanza dell’11 dicembre 199525 sugli acquisti pubblici.

4 La delega assume la forma di un contratto di diritto amministrativo.

5 L’Ufficio federale approva la nomina della persona fisica designata quale responsabile dell’organo di conciliazione (ombudsman).

6 Determina, se del caso, le condizioni e le modalità della delega.

Art. 43 Principi procedurali

1 La procedura di conciliazione deve essere equa, rapida e comportare costi contenuti per i clienti. Essa rispetta il principio del contraddittorio, assicura alle parti le opportune garanzie procedurali e il diritto di accedere alla relativa pratica.

2 Una richiesta di composizione può essere accolta solo se la parte richiedente ha dapprima cercato di risolvere la controversia prendendo direttamente contatto con

25 RS 172.056.11