Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
l’altra parte. Deve essere presentata nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell’organo di conciliazione. Se è palesemente abusiva, questi può archiviarla senza darle seguito.
3 La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in tedesco, francese o italiano.
4 L’organo di conciliazione può aprire tutte le procedure necessarie a comporre la controversia per la quale è stato adito. Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, decide secondo equità. Redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione che può essere consegnato, su domanda, alle parti.
5 La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la decisione dell’organo di conciliazione o l’adozione di una decisione giudiziaria o arbitrale.
6 La decisione dell’organo di conciliazione è vincolante solo se le parti di una controversia la accettano.
7 Il delegato sottopone all’Ufficio, per approvazione, il suo regolamento.
Art. 44 Rapporti con le altre procedure
1 È fatta salva, in ogni momento, la possibilità di adire un tribunale civile. Ciò indipendentemente dalla presentazione di una richiesta di composizione o da qualsiasi altro atto legato alla procedura di conciliazione.
2 La procedura di conciliazione è sospesa finché un tribunale o un tribunale arbitrale è adito per decidere della controversia oggetto della richiesta di composizione. L’organo di conciliazione può decidere di porre termine alla procedura.
3 I tempi di prescrizione non scattano con la procedura di conciliazione; se sono già scattati, vengono sospesi.
4 Le persone fisiche incaricate dall’organo di conciliazione di un compito non possono comparire come testimoni in un caso di cui siano venute a conoscenza durante l’esercizio della loro funzione. Per la stessa controversia, non possono intervenire in qualità di arbitro presso un tribunale arbitrale.
Art. 45 Obblighi dei fornitori
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione o i fornitori di servizi a valore aggiunto coinvolti in una richiesta di composizione sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione. Ottemperano alle richieste di informazione e alle altre ingiunzioni dell’organo di conciliazione.
2 Su richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi a valore aggiunto trasmettono all’organo di conciliazione i dati relativi al traffico delle telecomunicazioni e gli altri dati personali dei loro clienti necessari per comporre la controversia, purché ne siano in possesso.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi a valore aggiunto informano i loro clienti dell’esistenza dell’organo di conciliazione. I fornitori di