Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a qualificare esplicitamente come tali i servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d’indirizzo diversi da quelli menzionati ai capoversi 2 e 3. Questa esigenza è soddisfatta se, al momento della fornitura, il cliente può stabilire senza ambiguità che si tratta di un servizio a valore aggiunto. I fornitori si assicurano che i servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico siano compresi in una categoria a parte, chiaramente identificabile dal cliente.
Art. 36 Fornitori di servizi a valore aggiunto
1 Sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto:
a. i titolari di numeri utilizzati per la fornitura di servizi a valore aggiunto ai sensi dell’articolo 35 capoversi 2 e 3;
b. i fornitori di servizi di telecomunicazione che fatturano ai loro clienti servizi di valore aggiunto conformemente all’articolo 35 capoverso 4.
2 La gestione dei servizi a valore aggiunto deve essere assicurata da una sede o una filiale in Svizzera.
Art. 37 Fatturazione dei servizi a valore aggiunto
1 Al momento della fatturazione, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a indicare gli importi richiesti per servizi a valore aggiunto in una rubrica separata, che comporti almeno le indicazioni seguenti:
a. l’elemento d’indirizzo mediante il quale il servizio a valore aggiunto è stato fornito;
b. una breve descrizione del servizio a valore aggiunto;
c. la data e l’ora della fornitura del servizio a valore aggiunto;
d. se del caso, la durata della comunicazione;
e. la tariffa del servizio a valore aggiunto.
2 Per le comunicazioni prepagate, il fornitore presenta gratuitamente, su richiesta, le indicazioni di cui al capoverso 1.
3 Nella fattura, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a indicare in modo chiaro come risalire all’identità e all’indirizzo del fornitore del servizio a valore aggiunto.
4 Se un cliente contesta del tutto o in parte la fattura che concerne i servizi a valore aggiunto, il fornitore di servizi di telecomunicazione non è autorizzato a bloccare il collegamento o a rescindere il contratto prima che la controversia sia stata composta.
Art. 38 Limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto
1 Le tariffe di base e le tariffe fisse per servizi a valore aggiunto non possono superare i 40 franchi.
2 La tariffa al minuto di servizi a valore aggiunto non deve mai superare i 10 franchi.