Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

2 In deroga all’articolo 52, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato deduce dal prezzo di collegamento effettivo richiesto i costi che gli derivano dalla fatturazione del collegamento a tutti i suoi clienti.

3 La fatturazione dell’accesso può essere effettuata solo dal fornitore di servizi di telecomunicazione scelto dal cliente quale fornitore.

Art. 58 Interconnessione

1 L’offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato comprende le condizioni tecniche e commerciali concernenti i servizi d’interconnessione, in particolare:

a. la descrizione di tutti i punti standard d’interconnessione e delle condizioni d’accesso, sia che il richiedente intenda assicurare direttamente la connessione d’interconnessione, sia che egli voglia incaricarne il fornitore;

b. la descrizione completa delle interfacce d’interconnessione e dei protocolli di segnalazione utilizzati.

2 Il fornitore del servizio telefonico pubblico che detiene una posizione dominante sul mercato offre almeno i servizi d’interconnessione seguenti:

a. stabilimento, termine e transito di comunicazioni;

b. servizi di localizzazione della chiamata: indicazione del numero chiamante, indicazione del numero chiamato, soppressione dell’indicazione del numero chiamante, soppressione dell’indicazione del numero chiamato;

c. accesso ai servizi a valore aggiunto 08.. e 09..;

d. connessione fisica tra gli impianti di telecomunicazione di diversi fornitori indispensabile alla connessione dei servizi.

3 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche relative alla localizzazione del collegamento chiamante e del collegamento chiamato.

4 Una volta ricevuta l’ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nella prestazione di interconnessione alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l’accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un’indicazione precisa delle modifiche previste.

Art. 59 Linee affittate

1 L’offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato comprende le condizioni tecniche e commerciali concernenti le linee affittate, in particolare:

a. le caratteristiche tecniche delle linee affittate;

b. i dati tecnici e di prestazione concernenti i punti d’accesso e i punti terminali;

c. i dati tecnici delle interfacce importanti.