Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

2 Una volta ricevuta l’ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nella linea affittata alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l’accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un’indicazione precisa delle modifiche previste.

Art. 60 Accesso alle canalizzazioni di cavi

1 L’offerta di base del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato comprende le condizioni tecniche e commerciali concernenti l’accesso alle canalizzazioni come pure la posa e la manutenzione di cavi, in particolare:

a. le modalità di accesso alle canalizzazioni di cavi;

b. i dati tecnici concernenti i sistemi di trasmissione utilizzati.

2 Il sistema online del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato mette a disposizione del richiedente le informazioni seguenti:

a. i tracciati delle canalizzazioni di cavi che collegano determinati punti geografici;

b. le capacità utilizzate e quelle ancora a disposizione;

c. l’ubicazione delle camere di accesso.

3 Una volta ricevuta l’ordinazione, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato non può introdurre nelle canalizzazioni di cavi alcuna modifica tecnica che sfavorisca il richiedente, senza l’accordo di questi e senza averlo annunciato almeno 12 mesi in anticipo, con un’indicazione precisa delle modifiche previste.

Sezione 3 Contratti e procedura

Art. 61 Accordi concernenti l’accesso

Gli accordi concernenti l’accesso devono essere conclusi per scritto e comprendre almeno i punti seguenti:

a. le condizioni generali di commercio;

b. la descrizione dei servizi;

c. le loro caratteristiche tecniche;

d. le modalità della messa in servizio, del funzionamento e della messa fuori servizio dell’accesso.

Art. 62 Confidenzialità delle informazioni

1 Le informazioni relative alle trattative concernenti l’accesso sono confidenziali. Non possono essere trasmesse ad altre unità aziendali, a filiali o a terzi.

2 Le informazioni sui clienti ricevute dai fornitori nel quadro della redazione di un rapporto concernente l’accesso possono essere utilizzate solo in tale ambito e per allestire la fattura.