Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
fornitore coordini il suo con un altro progetto, purché il primo possa venir realizzato entro tre mesi e che tale coordinamento temporaneo non ostacoli oltre misura la destinazione e l’utilizzazione previste per l’area in questione.
2 Il proprietario di un’area di uso comune può esigere dal fornitore di informarsi presso altre aziende sui progetti che esse intendono realizzare sull’area di uso comune. Gli indica le aziende alle quali può rivolgersi a tale scopo. Il fornitore può chiedere questo tipo di informazioni anche ad altre aziende. Esse sono tenute a rispondere entro quattro settimane.
Art. 73 Spostamento di linee e telefoni pubblici
1 Il proprietario di un’area di uso comune notifica per scritto al fornitore di servizi di telecomunicazione lo spostamento di linee o di telefoni pubblici, indicandone i motivi. Il fornitore è tenuto a pronunciarsi sulle modalità dello spostamento, sui costi e sulla loro copertura. Se non viene raggiunto nessun accordo in merito allo spostamento e alle sue modalità, il proprietario ordina lo spostamento tenendo conto delle indicazioni del fornitore.
2 Di norma, i costi dello spostamento sono assunti dal fornitore. Tuttavia, il proprietario di un’area di uso comune vi partecipa in misura adeguata, purché:
a. l’ubicazione della linea o del telefono pubblico corrisponda a un suo esplicito desiderio;
b. utilizzi in comune la linea per bisogni propri;
c. lo spostamento della linea o del telefono pubblico sia richiesto entro un anno dalla sua installazione;
d. i costi di altri interventi accettabili siano inferiori rispetto a quelli dello spostamento.
3 Se lo spostamento è effettuato a favore di terzi, questi devono essere inclusi nella procedura e partecipare in misura adeguata ai costi dello spostamento.
Art. 74 Fondi appartenenti alle ferrovie
1 L’articolo 35 LTC è applicato per analogia nei casi in cui le linee di telecomunicazione attraversano, seppur brevemente, terreni appartenenti alle ferrovie.
2 Il fornitore di servizi di telecomunicazione risarcisce alle ferrovie i danni causati dalla costruzione o dalla manutenzione delle linee.
Art. 75 Utilizzazione di strade
1 I proprietari di strade, ad eccezione delle vie di accesso, decidono del luogo in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione posano le loro linee all’interno del perimetro stradale.
2 Purché sia accettabile per i fornitori, i proprietari di cui al capoverso 1 possono esigere che questi utilizzino le loro infrastrutture, se disponibili, contro adeguato