Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
d. il formulario dell’Ufficio federale concernente la posizione occupata sul mercato dal fornitore toccato dall’obbligo;
e. una proposta in vista di un accordo; se non è possibile esprimerla al momento della presentazione della domanda, ciò va fatto al più tardi dopo la presentazione delle prove.
2 L’Ufficio federale è incaricato dell’istruzione. Se la richiesta presentata è incompleta o poco chiara, in particolare se le conclusioni non sono sufficientemente precise, concede al richiedente un breve termine supplementare per regolarizzarla, avvisandolo che se le lacune non saranno debitamente colmate, proporrà alla Commissione di dichiarare la richiesta irricevibile.
Art. 68 Misure cautelari
Una volta presentatale la richiesta, la Commissione può prendere misure cautelari, d’ufficio o su richiesta di una delle parti, allo scopo di garantire l’accesso durante la procedura.
Art. 69 Commissione della concorrenza
Se consultata, la Commissione della concorrenza prende posizione entro quattro settimane.
Art. 70 Procedura di conciliazione
Nel quadro dell’istruzione, l’Ufficio federale può aprire una procedura di conciliazione.
Art. 71 Decisione in materia di accesso
1 Una volta conclusa l’istruzione, l’Ufficio federale propone alla Commissione di prendere una decisione.
2 La Commissione decide dell’accesso. Se decide che esso va garantito, ne stabilisce le condizioni e, in particolare, i prezzi.
3 Se il fornitore non è in grado di provare che rispetta il principio di formazione dei prezzi in funzione dei costi, conformemente alle prescrizioni emanate dalla Commissione in virtù dell’articolo 11a capoverso 4 LTC, essa decide sulla base dei valori paragonabili correnti sul mercato o nel settore in questione. Se tali valori non sono disponibili, la Commissione decide ricorrendo a proprie modelizzazioni in ambito di prezzi e costi, o sulla base di altri metodi.
Capitolo 8 Utilizzazione di aree di uso comune e coutenza
Art. 72 Coordinamento con altri progetti di costruzione
1 Concedendo a un fornitore di servizi di telecomunicazione il permesso di utilizzare un’area di uso comune, il proprietario di tale area può porre la condizione che il