Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

3 L’indicazione che un cliente ha scelto liberamente un fornitore per le sue comunicazioni nazionali e internazionali, che ha soppresso questa scelta o che ha portato il numero presso un altro fornitore può essere utilizzata a condizione che questa informazione:

a. sia a disposizione in ugual misura di tutti i fornitori in questione;

b. venga utilizzata soltanto dal fornitore che cede o riprende il numero;

c. il cliente ne abbia approvato l’utilizzazione.

4 L’obbligo di confidenzialità di cui ai capoversi 1 e 2 non si applica né alla Commissione né all’Ufficio federale.

Art. 63 Notifica dell’apertura delle trattative

1 Il fornitore che desidera stipulare un accordo concernente l’accesso può notificare per scritto all’Ufficio federale, quale prova, l’apertura o la ripresa di trattative in merito.

2 In caso di modifiche contrattuali, si presume che le trattative siano iniziate mediante la presentazione della relativa offerta.

Art. 64 Obbligo di notifica

1 Gli accordi concernenti l’accesso devono essere comunicati all’Ufficio federale al più tardi due settimane dopo la loro conclusione. Lo stesso vale per la loro modifica o la loro rescissione.

2 Le clausole che toccano segreti d’affari possono essere omesse in caso di lettura da parte di terzi, a condizione di offrirne un compendio. Se esso è incompleto, l’Ufficio federale può esigere informazioni più dettagliate.

Art. 65 Diritto di consultazione

Su richiesta, l’Ufficio federale consente la consultazione di accordi e decisioni in materia di accesso.

Art. 66 Campo d’applicazione esteso

Gli articoli 61–65 sono applicabili indipendentemente dalla posizione occupata da un fornitore sul mercato.

Art. 67 Richiesta di decisione in materia di accesso

1 Le domande di decisione concernenti la garanzia di accesso devono comprendere i dati seguenti:

a. le diverse conclusioni del richiedente;

b. i fatti essenziali;

c. una breve presentazione dei punti, litigiosi o meno;