Avamprogetto OST

Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

6 Se il cliente prova, per scritto, che il suo collegamento è stato chiamato abusivamente, oppure dimostra di aver ricevuto pubblicità di massa sleale, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a trasmettergli i dati seguenti, purché siano in suo possesso:

a. data, ora e durata dei collegamenti, oppure data e ora delle comunicazioni;

b. gli elementi d’indirizzo così come i nomi e l’indirizzo dei titolari dei collegamenti dai quali sono provenute le comunicazioni, oppure la pubblicità di massa sleale.

7 Se i dati di cui al capoverso 6 non possono essere forniti retroattivamente e con ogni probabilità le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale proseguiranno, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a raccogliere i dati necessari e a trasmettere ai clienti quelli cui essi hanno diritto.

8 Se le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale provengono da collegamenti di clienti di un altro fornitore di servizi di telecomunicazione, questi è tenuto a indicare i dati di cui al capoverso 6 al fornitore di servizi di telecomunicazione dei clienti che hanno presentato domanda in merito.

9 I fornitori di servizi di telecomunicazione non possono porre condizioni restrittive all’esercizio, da parte dei loro clienti, dei diritti di cui ai capoversi 2, 6 e 7.

Art. 78 Pubblicità di massa

1 Purché la tecnica lo consenta, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dalla pubblicità di massa sleale.

2 Possono impedirne la diffusione.

3 Se un fornitore è a conoscenza del fatto che un cliente invia o diffonde pubblicità di massa sleale mediante la sua rete di telecomunicazione, deve bloccare senza indugio l’invio di queste comunicazioni oppure impedire l’allestimento delle relative connessioni. Può impedire la diffusione di questo genere di comunicazioni e disconnettere dalla rete di telecomunicazione i clienti che inviano o diffondono pubblicità di massa sleale.

4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve istituire un servizio al quale sia possibile segnalare pubblicità di massa sleale che proviene dalla sua rete di telecomunicazione, o che vi circola.

5 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative per tutelare i clienti dalla pubblicità di massa sleale.

6 In caso di violazione dell’articolo 3 lettera o della legge federale del 19 dicembre 1986 28 contro la concorrenza sleale (LCSl) o di disposizioni estere simili, l’autorità federale competente può chiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione le informazioni e la documentazione necessarie per esercitare il suo diritto d’intervento e garantire la collaborazione amministrativa ai sensi della LCSl.

28 RS 241