Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
Art. 98 Segreto professionale
Le persone incaricate dei lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati relativi a persone fisiche o giuridiche di cui sono venute a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.
Art. 99 Diffusione dei risultati statistici
1 L’Ufficio federale pubblica o rende accessibili mediante una procedura di richiamo i risultati statistici d’interesse pubblico. Esso può fornire, su richiesta e a pagamento, i risultati non pubblicati o non accessibili mediante una procedura di richiamo, se nessun interesse pubblico o privato vi si oppone.
2 I risultati di cui al capoverso 1 devono essere presentati in forma tale da impedire di risalire alla situazione di una persona fisica o giuridica, a meno che i dati siano stati resi pubblici dalla persona in questione oppure che essa vi abbia consentito.
3 L’utilizzazione o la riproduzione dei risultati di cui al capoverso 1 è libera a condizione di indicarne la fonte. L’Ufficio federale può prevedere eccezioni.
Art. 100 Legislazione sulla protezione dei dati
Il trattamento dei dati raccolti e tutti i lavori statistici sottostanno alla legislazione federale in materia di protezione dei dati.
Capitolo 12 Disposizioni finali
Sezione 1 Esecuzione, partecipazione alle attività dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)
Art. 101 Esecuzione
1 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
2 Può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
Art. 102 Partecipazione alle attività dell’Unione internazionale delle teleco-
municazioni (UIT)
1 I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute» secondo l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (art. 19 della Convenzione del 22 dicembre 199232 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni).
2 L’Ufficio federale può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» (art. 19 della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni) agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro