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Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine

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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...

c. organi cui può essere affidato il compito di assistere le autorità civili conformemente all’articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 1995 29 sull’esercito e sull’amministrazione militare.

Art. 86 Fornitori

1 In linea di principio, gli organi incaricati di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie ordinano le prestazioni necessarie a un fornitore di servizi di telecomunicazione, sulla base di un contratto.

2 Se la pubblica gara non ha dato un risultato soddisfacente, l’organo incaricato di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie può chiedere all’Ufficio federale di obbligare un fornitore a mettere a disposizione i servizi necessari.

Art. 87 Obbligo del personale di prestare servizio

Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione, i cui impianti o servizi sono importanti in situazioni straordinarie, ad organizzarsi in previsione di simili situazioni. Può, se del caso, obbligare il loro personale a prestare servizio.

Art. 88 Indennità

1 L’indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è stipulata in un contratto con gli organi incaricati di preparare le trasmissioni in situazioni straordinarie. Sono presi in considerazione i seguenti elementi di costo:

a. le tariffe ordinarie per l’utilizzazione dei servizi pubblici;

b. le tariffe ordinarie per le reti della polizia, delle organizzazioni di salvataggio e dei servizi medici;

c. i prezzi di costo per la preparazione di impianti di telecomunicazione e di locali;

d. i prezzi di costo per le reti utilizzate in esercizio permanente; se tali reti sono utilizzate ad altri fini, si applicano le tariffe ordinarie;

e. nell’ambito di esercitazioni:

1. le tariffe ordinarie per l’utilizzazione di servizi pubblici,

2. i prezzi di costo per la preparazione e lo smantellamento degli impianti di telecomunicazione utilizzati,

3. i prezzi di costo per l’utilizzazione degli impianti in base alla durata effettiva dell’impiego.

2 Se un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l’Ufficio federale stabilisce la relativa indennità sulla base degli elementi di costo di cui al capoverso 1.

29 RS 510.10