Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
Sezione 2: Limitazione del traffico delle telecomunicazioni
Art. 89 Provvedimenti
1 Il Dipartimento può ordinare che il traffico civile delle telecomunicazioni sia limitato ai clienti che, in situazioni straordinarie, sono chiamati ad assumersi compiti importanti. Può parimenti stabilire che l’istradamento del traffico civile delle telecomunicazioni di questi clienti abbia la priorità rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. Purché la tecnica impiegata lo consenta, questo istradamento prioritario non deve interrompere le chiamate d’emergenza.
2 Purché il metodo di trattamento prioritario delle comunicazioni lo consenta, in situazioni straordinarie la Centrale nazionale d’allarme può far limitare il traffico delle telecomunicazioni, conformemente al capoverso 1, per 36 ore al massimo. Ne informa senza indugio l’Ufficio federale.
3 Se constata un sovraccarico delle sue reti, un fornitore di servizi di telecomunicazione può limitare, in parte e per 36 ore al massimo, il traffico delle telecomunicazioni. Ne informa senza indugio l’Ufficio federale.
4 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la limitazione del traffico civile delle telecomunicazioni in situazioni straordinarie.
Art. 90 Provvedimenti preparatori
1 Gli organi per il coordinamento della telematica designati dal Consiglio federale preparano i provvedimenti di cui all’articolo 89 capoverso 1.
2 La Confederazione si assume i costi dei provvedimenti preparatori.
Sezione 3: Sicurezza e disponibilità
Art. 91
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a segnalare senza indugio all’Ufficio federale le interferenze che, nella gestione della loro rete, toccano un numero rilevante di clienti.
2 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative per la gestione della sicurezza dell’informazione come pure di ogni altra misura suscettibile di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. Può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali concernenti la sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.