Avamprogetto OST
Consultazione 2005/86: Modifica della LTC: adattamento delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale · 40 pagine
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Ordinanza sui servizi di telecomunicazione RU ...
e. gli investimenti, tanto materiali (quali gli investimenti in impianti d’esercizio necessari ai servizi di telecomunicazione per tipo di rete), quanto immateriali e finanziari;
f. gli effettivi del personale.
4 Può raccogliere dati avvalendosi di altri mezzi, segnatamente mediante questionari unici.
Art. 94 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’Ufficio federale le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.
2 In particolare, sono tenuti a compilare i questionari elaborati dall’Ufficio federale in moso esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.
Art. 95 Utilizzazione dei dati
I dati personali raccolti a scopi statistici possono essere messi a disposizione di servizi pubblici o privati oppure di servizi statistici di organizzazioni internazionali che ne hanno bisogno per effettuare lavori in questo settore, a condizione che:
a. siano resi anonimi non appena lo scopo del trattamento lo permette;
b. il loro destinatario s’impegni a non comunicarli a terzi e a restituirli all’Ufficio federale oppure a distruggerli una volta conclusi i lavori;
c. la forma scelta dal destinatario per pubblicare i risultati non permetta di identificare le persone in questione;
d. tutto lasci pensare che il destinatario rispetterà il segreto statistico e la normativa federale in materia di protezione dei dati; e
e. non vi si opponga alcun interesse pubblico o privato preponderante.
Art. 96 Competenze dell’Ufficio federale di statistica
L’Ufficio federale di statistica può accedere ai dati del servizio di localizzazione di cui all’articolo 28 capoverso 6 e utilizzarli nel rispetto dell’articolo 10 capoversi 3quater e 3quinquies della legge federale del 9 ottobre 199231 sulla statistica federale (LStat).
Art. 97 Provvedimenti all’interno dell’Ufficio federale
L’Ufficio federale adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari a proteggere i dati raccolti da qualsiasi trattamento abusivo. In particolare, esso affida i lavori di statistica a un’unità organizzativa indipendente che non abbia funzioni di gestione o di controllo.
31 RS 431.01