Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 15 pagine

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continua invece a disciplinare le altre attività di informazione da parte delle autorità, vale a dire quelle che non riguardano le votazioni popolari. Infine, anche per motivi legati alla finalità della disposizione e alla sua leggibilità è opportuno modificare solo la LDP.

2.4 Parere della minoranza: non legiferare

Una minoranza della Commissione vuole rinunciare alla presente proposta di modifica della LDP. A suo avviso, gli interventi parlamentari menzionati in precedenza, che provengono da tutti gli ambienti politici, mostrano che l’azione delle autorità prima delle votazioni popolari viene spesso sentita come partigiana. Il Consiglio federale dovrebbe quindi dar prova di grande misura per prevenire qualsiasi sospetto di parzialità. Non bisogna inoltre dimenticare che il Governo ha il compito di applicare la decisione del popolo, anche se essa non corrisponde ai suoi desideri: se si espone troppo, il Consiglio federale rischia in proposito di perdere la fiducia dei cittadini.

Secondo la minoranza, il Consiglio federale può già ora fondarsi del tutto sulle disposizioni pertinenti della LOGA per informare il pubblico. Sancire nella legge l’obbligo di informare sugli oggetti in votazione darebbe un segnale sbagliato.

La minoranza ritiene inoltre che mediante un'informazione continua il Consiglio federale generi spesso, già prima delle campagne vere e proprie, disparità irreparabili tra Governo e Amministrazione da un lato e tra i partiti politici dall'altro. In tal modo esso non solo negherebbe a priori la garanzia delle pari opportunità tra gli attori politici, ma impedirebbe anche ai partiti di esercitare il loro mandato costituzionale di partecipare alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

3 Commento delle singole disposizioni

Art. 10a cpv. 1 primo periodo

Il capoverso 1 stabilisce che il Consiglio federale ha il diritto e l’obbligo di informare il pubblico in modo esauriente sui testi sottoposti a votazione federale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di libera formazione della volontà dei cittadini (art. 34 Cost.), le autorità federali devono mantenere un certo riserbo nell’ambito delle votazioni popolari, dal momento che la formazione dell’opinione deve basarsi soprattutto sulle forze sociali e politiche. Questa giurisprudenza sembra tuttavia in evoluzione, dal momento che recentemente il Tribunale federale non ha escluso che in alcuni casi un obbligo di informazione delle autorità possa essere dedotto dall’articolo 34 capoverso 2 Cost.9

La giurisprudenza del Tribunale federale si avvicina così alla dottrina dominante in diritto costituzionale: la libertà di voto è più di un diritto che protegge la libertà di opinione, e le informazioni fornite dalle autorità prima della votazione rappresentano un contributo essenziale alla formazione, libera e completa, dell’opinione dei citta-

9 FF 2005 3945, nota 11