Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 15 pagine
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un ricorso al Tribunale federale14. Analogamente, anche gli interventi delle aziende legate alla Confederazione nelle campagne per le votazioni federali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.
Considerato quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che un articolo di legge che preveda esplicitamente di estendere alle imprese legate alla Confederazione i principi relativi all’informazione data dal Consiglio federale in occasione di votazioni non sia necessario considerata la giurisprudenza vigente e i rimedi giuridici previsti dal nuovo diritto.
5 Ripercussioni
Il presente progetto di legge non contiene disposizioni che possono comportare conseguenze finanziarie o ripercussioni sull’effettivo del personale.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il presente progetto di legge disciplina le informazioni fornite dal Consiglio federale in occasione di votazioni federali e si basa sull’articolo 34 della Costituzione federale.
6.2 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera a Cost., tutte le disposizioni importanti relative all’esercizio dei diritti politici devono essere emanate sotto forma di legge federale. Le informazioni date dal Consiglio federale in occasione di votazioni popolari riguardano i diritti politici e devono di conseguenza essere disciplinate in una legge federale.
14 FF 2005 3643 (testo in votazione)