Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 15 pagine
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dini. Si può quindi affermare che l’articolo 34 capoverso 2 Cost. implica un diritto o addirittura un obbligo di informazione10.
Il Consiglio federale si fonda inoltre sull’obbligo di partecipare alle campagne informative, come ha spiegato in modo circostanziato nel suo messaggio concernente l’iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»11. Dal suo punto di vista, gli elettori hanno il diritto di conoscere la posizione delle autorità, che hanno studiato attentamente gli oggetti in votazione. Il cittadino che intende esercitare i suoi diritti democratici in modo responsabile ed efficace deve disporre delle conoscenze sufficienti per capire l’oggetto in votazione. La libera formazione dell’opinione garantita dall’articolo 34 capoverso 2 Cost. implica quindi che il Consiglio federale intervenga anche alla fine della campagna, dal momento che la maggioranza degli elettori si interessa agli oggetti in votazione solo poco prima del voto.
L’obbligo di informazione deriva anche dalla funzione direttiva ed esecutiva suprema del Consiglio federale, che si basa sull’articolo 174 Cost. Per dirigere lo Stato in modo responsabile e previdente, occorre in effetti individuare i problemi a uno stadio precoce ed elaborare soluzioni mirate, e questo è possibile solo se il Consiglio federale può spiegare agli elettori, in un dialogo costante, gli obiettivi dei suoi progetti di riforma.
Art. 10a cpv. 1 secondo periodo
Nel suo secondo periodo, il capoverso 1 obbliga il Consiglio federale a difendere la posizione delle autorità. L’articolo 182 capoverso 2 Cost., secondo cui il Consiglio federale provvede all’esecuzione dei decreti dell’Assemblea federale, viene in tal modo trasposto a livello di legge.
Art. 10a cpv. 2
Il capoverso 2 fissa i principi applicabili alle informazioni fornite prima delle votazioni popolari. I principi contenuti nel rapporto summenzionato del GL CSI sono trasposti nel diritto, come previsto dalla Costituzione federale («Tutte le disposizioni importanti […] sono emanate sotto forma di legge federale»). Assumono maggior peso e diventano più vincolanti per il fatto che solo l’Assemblea federale può modificarle.
Questi principi sono già applicati e hanno dato buoni risultati. La loro introduzione in una legge non implica cambiamenti nella prassi.
Un’informazione continua presuppone che il Consiglio federale esponga sin dall’inizio del processo i principali motivi del suo sostegno o della sua opposizione a un progetto, affinché i suoi argomenti possano se del caso essere contestati. Il principio della continuità è nell’interesse degli elettori, che devono potersi fare un parere nell’ambito di un’ampia procedura di formazione dell’opinione e in piena conoscenza di causa.
Il principio dell’oggettività implica un’informazione imparziale e sobria. Le autorità devono poter partecipare alla campagna informativa ed esprimersi sull’oggetto in
10 FF 2005 3947 seg.
11 FF 2005 3935