Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 15 pagine
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2 Punti essenziali del progetto
2.1 Contenuto
Il disciplinamento proposto regola sul piano legislativo l’obbligo del Consiglio federale di informare in modo esaustivo la popolazione sulle votazioni federali. Esso si conforma alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di informazione ufficiale nell’ambito delle votazioni cantonali e alla dottrina attuale che, fondata sull’articolo 34 capoverso 2 Cost., presuppone un diritto all’informazione o persino un obbligo d’informare5 e codifica la prassi attuale del Consiglio federale6, ossia il fatto che quest’ultimo deve difendere la posizione delle autorità federali in occasione delle votazioni.
Il presente progetto risponde quindi agli obiettivi dell’iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Didier Burkhalter che chiedeva una regola di principio iscritta in una legge concernente l’informazione fornita dal Consiglio federale prima delle votazioni federali. Nell’ambito dell’elaborazione del progetto è stato esaminato anche il postulato 03.317 (cfr. n. 1.4.3) che chiedeva di precisare le competenze del Consiglio federale in materia d’informazione in occasione delle votazioni e di stabilire criteri per l’impiego di fondi pubblici e per il margine di manovra delle autorità nell’ambito dell’informazione. La Commissione è tuttavia giunta alla conclusione che non è opportuno legiferare e propone di togliere di ruolo il postulato.
Attualmente i principi che reggono l’informazione prima delle votazioni sono contenuti nel rapporto della Conferenza dei servizi di informazione (CSI) sull’impegno del Consiglio federale e dell’Amministrazione nelle campagne precedenti le votazioni federali (cfr. nota 4). Sancirli nei rapporti e nelle linee direttrici della Confederazione, entrambi privi di valore normativo, non corrisponde alle esigenze costituzionali: secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., infatti, tutte le disposizioni importanti sono emanate sotto forma di legge federale; anche i principi che reggono l’informazione fornita dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale prima delle votazioni, dunque, rientrano in questa categoria. Enunciarli a livello di legge è perciò conforme al diritto costituzionale.
La Commissione si è inoltre occupata – nell’ambito dell’esame del postulato 03.3179 – di due ulteriori proposte di disciplinamento che non ha tuttavia intenzione di portare avanti (cfr. n. 4): come riuscire a garantire la trasparenza delle risorse finanziarie impiegate nell’ambito delle campagne d’informazione ufficiali prima delle votazioni e se applicare i principi legali che reggono l’informazione anche alle imprese la cui maggioranza appartiene alla Confederazione.
2.2 Obbligo d’informare senza svolgere attività di propaganda
Il presente progetto è volto a sancire un obbligo d’informare da parte delle autorità federali. Gli elettori hanno diritto di essere informati in modo esaustivo da parte del-
5 Cfr. il messaggio del 29 giugno 2005 sull’iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», FF 2005 3947.
6 Cfr. il messaggio del 29 giugno 2005 sull’iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», FF 2005 3935.