Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 15 pagine
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cui sopra, nei quali il Parlamento ha adottato crediti aggiuntivi, i costi delle attività informative legate a una votazione popolare non sono contabilizzati separatamente.
La Commissione accoglie favorevolmente l’intenzione del Consiglio federale di instaurare la trasparenza per quanto concerne i fondi destinati alle relazioni pubbliche. Pure ritenendo che i costi delle campagne per le votazioni devono essere oggetto di una rubrica separata per essere veramente trasparenti, ha deciso di rinunciare a vincolare legalmente questo principio in modo esplicito. Ritiene in effetti che si tratterebbe di una regolamentazione eccessiva, i cui effetti sarebbero minimi, dal momento che il Consiglio federale dovrebbe presentare i conti solo a posteriori. D’altro lato, il pubblico finirebbe per abituarsi al costo di queste campagne e l’effetto di contenimento dei costi si esaurirebbe con il tempo. La Commissione ha inoltre deciso di non fissare un limite di spesa per le attività informative legate alle votazioni. Questa soluzione sarebbe troppo rigida e non terrebbe conto del fatto che i bisogni possono variare fortemente da una votazione all’altra. Si attende tuttavia dal Consiglio federale che quantifichi i costi annuali delle sue campagne per le votazioni, come chiede il principio di trasparenza di cui al capoverso 2.
4.2 Applicazione alle imprese legate alla Confederazione
Il ruolo svolto in occasione delle votazioni federali dalle imprese legate alla Confederazione o che esercitano compiti pubblici è già stato affrontato a diverse riprese negli interventi parlamentari12. Il 28 febbraio 2005, il Consiglio nazionale non ha dato seguito all’iniziativa parlamentare Rechsteiner (03.434), conformemente alla proposta della sua Commissione (cfr. n. 1.4.4).
In occasione dei lavori preparatori del presente progetto, la Commissione si è chiesta se fosse opportuno disciplinare le attività d’informazione delle imprese legate alla Confederazione nello stesso articolo di legge concernente le campagne per le votazioni del Consiglio federale. Questa disciplina sarebbe stata meno vincolante del divieto puro e semplice chiesto da Rudolf Rechsteiner nella sua iniziativa parlamentare. Avrebbe stabilito che i principi relativi all’informazione data dal Consiglio federale in occasione di votazioni popolari fossero applicabili alle imprese il cui capitale e i cui voti sono detenuti a titolo maggioritario dalla Confederazione, per quanto direttamente interessate dalla votazione.
La giurisprudenza del Tribunale federale concernente l’intervento delle imprese legate alla Confederazione nelle campagne per le votazioni è cospicua e sufficiente; il suo sviluppo non deve essere contenuto in una regolamentazione legale.
I mezzi di impugnazione saranno inoltre ampliati con l’entrata in vigore della riforma della giustizia e della legge sul Tribunale federale. La riforma della giustizia (art. 189 cpv. 1 lett. f. Cost.) prevede in effetti un controllo dei diritti politici federali da parte del Tribunale federale: secondo gli articoli 80 LDP13 e 82 lett. c, 88 cpv. 1 lett. b e 89 cpv. 3 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, le decisioni dei governi cantonali su ricorsi in materia di votazioni federali possono essere oggetto di
12 03.434 Iv.pa. Rechsteiner Rudolf «Finanziamento pubblico delle campagne di voto»; 05.1122 IU Gruppo socialista «Ruolo delle FFS nella campagna in vista della votazione sull'estensione del lavoro domenicale»; 05.1144 I Donzé Walter «Campagna FFS per la votazione sull’apertura domenicale dei negozi».
13 RS 161.1