Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto

1 Antefatti

1.1 L’iniziativa parlamentare 04.463 Burkhalter «Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari»

Il 7 ottobre 2004 il consigliere nazionale Didier Burkhalter (PLR, NE) ha presentato un’iniziativa parlamentare con cui chiedeva di completare l’articolo 10 della legge del 21 maggio 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). La disposizione proposta prevede che il Consiglio federale s’impegni attivamente nell’ambito dell’informazione relativa ai testi sottoposti a votazione federale rappresentando in modo chiaro e oggettivo la posizione delle autorità federali.

L’autore dell’iniziativa intende sancire nella legge una regola di principio semplice e adeguata sul modo in cui il Governo è tenuto a informare sulla posizione assunta dalle autorità. Secondo tale regola, in occasione di tutte le votazioni federali il Consiglio federale deve impegnarsi in modo attivo, chiaro e oggettivo. Un impegno chiaro e univoco del Governo nella moderna società dell’informazione, infatti, rafforzerebbe la fiducia della popolazione nelle autorità.

1.2 L’esame preliminare nelle Commissioni delle istituzioni politiche

Il 27 gennaio 2005 la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale ha sottoposto a esame preliminare l’iniziativa parlamentare decidendo di darle seguito con 17 voti contro 6. In seno alla Commissione si è ritenuto necessario che le autorità informino la popolazione, in particolare in un sistema di democrazia diretta. Gli elettori devono conoscere il parere delle autorità in modo da potersi formare un’opinione. Il dialogo tra autorità e aventi diritto al voto rappresenta infatti uno dei pilastri della democrazia diretta.

La Commissione ha tuttavia insistito sul fatto che le autorità si attengano a certe regole nella loro campagna d’informazione. Il compito del Consiglio federale non consiste nel fare una propaganda unilaterale, bensì nel presentare gli argomenti ponderati nel corso del processo di formazione dell’opinione delle autorità e nel motivare la scelta della soluzione maggioritaria. All’atto di concretizzare l’iniziativa, occorre dunque esaminare anche se determinate linee direttrici relative all’informazione da parte delle autorità debbano essere sancite nella legge come chiesto nella mozione della CIP del Consiglio nazionale (Mo. 03.3179 «Votazioni popolari. Informazioni fornite dalle autorità federali») trasmessa dalle Camere in forma di postulato (Boll. Uff. 2003 N 1437; Boll. Uff. 2005 S 804; cfr. n. 1.4.3). In seno alla Commissione è stato anche precisato che i membri del Consiglio federale devono informare la popolazione sulla posizione assunta dalle autorità senza distanziarsi dai testo approvato dall’Assemblea federale.

Una minoranza della Commissione ritiene che il Consiglio federale non dovrebbe invece sbilanciarsi prima delle votazioni popolari. Sancire nella legge un obbligo attivo d’informare prima delle votazioni popolari, dunque, non sarebbe una misura au-