Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 15 pagine
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spicabile. Un eccessivo impegno del Consiglio federale prima di una votazione popolare danneggerebbe la credibilità del Governo in caso di voto contrario del Popolo.
La CIP del Consiglio degli Stati ha tuttavia seguito il parere della maggioranza della CIP del Consiglio nazionale e il 28 aprile 2005 ha approvato, con 6 voti contro 1, l’elaborazione di un progetto volto ad attuare l’iniziativa parlamentare Burkhalter.
1.3 Il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» (05.054)
1.3.1 L’iniziativa popolare
Il tema relativo alle informazioni fornite dalle autorità è stato ripreso anche da un’iniziativa popolare. Presentata l’11 agosto 2004 e accompagnata di 106 344 firme valide1, l’iniziativa «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» intende limitare fortemente l’attività d’informazione prima delle votazioni popolari del Consiglio federale e dei quadri superiori dell’Amministrazione. Questi dovrebbero astenersi, per esempio, da attività mediatiche e dalla partecipazione a manifestazioni informative e riguardanti la votazione a eccezione di un «unico breve comunicato rivolto alla popolazione» dal membro competente del Consiglio federale. Inoltre, la Confederazione non potrebbe né attuare né finanziare campagne d’informazione.
1.3.2 Il messaggio del Consiglio federale
Nel suo messaggio del 29 giugno 20052, il Consiglio federale ha proposto all’Assemblea federale di sottoporre l’iniziativa al voto di Popolo e Cantoni raccomandando loro di respingerla. Ha pure sottolineato che accettarla comporterebbe una restrizione drastica delle attività d’informazione delle autorità federali: «Sarebbe possibile fornire solo informazioni di base sugli oggetti in votazione entro i limiti di un quadro ristretto. Il Consiglio federale non potrebbe reagire ad affermazioni palesemente false o fuorvianti espresse da privati3». Gli elettori avrebbero tuttavia diritto a un’informazione esauriente e oggettiva da parte delle autorità federali. Nel suo messaggio, il Consiglio federale ha ricordato anche come nell’ambito della sua politica d’informazione sia tenuto a rispettare determinati principi. A questo proposito ha rimandato alle relative linee direttrici elaborate nel 2001 dal gruppo di lavoro della Conferenza dei servizi di informazione4 allargata nonché ai principi sviluppati nell’ambito di una nutrita prassi del Tribunale federale. Ha ritenuto tuttavia superfluo sancire nella legge le linee direttrici e i principi e ha quindi rinunciato a presentare un controprogetto indiretto all’iniziativa.
1 FF 2004 4289
2 FF 2005 3935
3 FF 2005 3936
4 Rapporto del gruppo di lavoro della Conferenza dei servizi di informazione allargata (GL CSI), 2001, L’impegno del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali, Berna, http://www.admin.ch/ch/i/pore/pdf/Eng_BR_i.pdf (cit. rapporto GL CSI). Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto il 21 novembre 2001.