Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/10: Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. · 15 pagine

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votazione ma devono farlo con oggettività: possono presentare argomenti ma non possono fare proselitismo. Un’informazione oggettiva illustra i vantaggi e gli svantaggi della soluzione scelta. I pareri espressi da terzi devono essere riportati correttamente, le incertezze presentate come tali; infine le autorità devono essere coerenti nella loro valutazione del progetto e delle sue conseguenze.

Il principio della trasparenza vieta alle autorità di esercitare un’influenza celata. L’origine di un’informazione è essenziale per la libera formazione dell’opinione e non è vietato affidare a terzi mandati di informazione nell’ambito di votazioni o di rivolgersi puntualmente a terzi se l’elettore è bene informato. I documenti forniti a terzi devono essere accessibili a tutti gli ambienti interessati, in particolare a coloro che difendono un parere diverso da quello delle autorità.

Il principio della proporzionalità significa che la natura, l’intensità e la scelta dei mezzi utilizzati devono essere adeguati e necessari alla libera formazione dell’opinione. È in gioco la parità di opportunità nell’ambito delle campagne per le votazioni.

Nell’ambito dell’elaborazione del progetto di legge, la Commissione ha considerato l’ipotesi di allestire un elenco degli strumenti e delle tecniche di informazione non autorizzati, ma vi ha rinunciato per diversi motivi.

In effetti, un elenco di questo tipo dovrebbe limitarsi agli strumenti e alle tecniche più importanti, con il rischio di sovraccaricare il testo di legge. Dovrebbe rimanere in un ambito generale e non potrebbe di conseguenza essere esaustivo, limitandosi a un valore illustrativo. Dovrebbe essere interpretato di caso in caso, darebbe una falsa impressione di certezza e si presterebbe a discussioni inutili nei periodi che precedono le votazioni.

Il presente progetto persegue la certezza del diritto e a questo scopo stabilisce in una legge ciò che è necessario e ammissibile e non ciò che è vietato. Dal momento che un elenco negativo non corrisponde a questa concezione normativa, la Commissione vi ha rinunciato.

4 Le altre proposte studiate

4.1 Trasparenza finanziaria

Secondo l’articolo 167 Cost., il Parlamento approva nell’ambito del preventivo i fondi di cui il Consiglio federale ha bisogno per eseguire i suoi compiti. I dipartimenti non dispongono tuttavia di budget separati per quanto concerne i compiti di informazione e queste spese sono quindi contabilizzate nei crediti relativi alle infrastrutture o al personale.

Se le spese legate a un determinato oggetto superano i mezzi stanziati, sono iscritte separatamente nel budget e nei supplementi, ma in questo caso si tratta di situazioni eccezionali. Citiamo per esempio le votazioni sullo SEE (6 mio fr.), sugli accordi bilaterali I (1,6 mio fr.) e sull’ONU (1,2 mio fr.).

Dal 2000, il Consiglio federale indica le somme spese annualmente dalla Confederazione per le sue relazioni con il pubblico, anche se i costi delle campagne informative che precedono le votazioni non sono menzionati separatamente. Esclusi i casi di