Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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Per salvaguardare la sistematica interna del diritto federale, le nuove ordinanze sulla geoinformazione richiedono l'adeguamento di alcune disposizioni in ordinanze tecniche in vigore (cfr. n. 2.7).

1.1.4.4 Diritto federale in materia di emolumenti

L'articolo 15 capoverso 1 LGI stabilisce che la Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l'utilizzazione di geodati di base di diritto federale e di geoservizi. L'emanazione di norme di diritto in materia di emolumenti riscossi dai servizi cantonali dev'essere lasciata ai Cantoni. Per contro, l'articolo 15 capoverso 3 LGI contiene un disciplinamento di principio degli emolumenti per l'utilizzazione di geodati di base e di geoservizi della Confederazione. Contemporaneamente il Consiglio federale è autorizzato a emanare le pertinenti regolamentazioni in materia di emolumenti.

Nel settore della geoinformazione, il diritto federale in materia di emolumenti sarà disciplinato e contemporaneamente armonizzato come segue:

i principi del diritto in materia di emolumenti e di ordinamento tariffale sono disciplinati in maniera unitaria nell'ordinanza sulla geoinformazione (cfr. n. 2.1.2.12). Le tariffe per i singoli emolumenti saranno stabilite in funzione del settore specialistico mediante ordinanze del pertinente Dipartimento.

1.1.4.5 Subdelega della competenza di emanare norme di diritto

Poiché nel caso della geoinformazione si tratta di un settore fortemente tecnico in parte soggetto a un rapido mutamento tecnologico, sarà fatto uso della possibilità della delega della competenza di emanare norme di diritto giusta l'articolo 48 della legge del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Le previste deleghe della competenza di emanare norme di diritto sono riassunte, in funzione del pertinente principio, nella tabella al numero 1.1.4.3. Inoltre, in ogni commento alle singole ordinanze (cfr. n. 2) è stato fatto riferimento alle deleghe della competenza di emanare norme di diritto specifiche al singolo settore.

La LGI, all'articolo 5 capoverso 3 e all'articolo 6 capoverso 2, fa uso della possibilità di subdelegare la competenza di emanare norme di diritto a un Ufficio federale (art. 48 cpv. 2 LOGA). L'ordinanza tecnica relativa al diritto generale in materia di geoinformazione potrà essere emanata dall'Ufficio federale di topografia.

1.2 Risultati dell'indagine conoscitiva presso i Cantoni e le cerchie interessate

[sarà redatto e inserito dopo l'indagine conoscitiva]

17 RS 172.010