Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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2 Commento alle singole ordinanze

2.1 Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)

2.1.1 Considerazioni fondamentali sull'OGI

2.1.1.1 Ordinanza

La nuova ordinanza sulla geoinformazione (OGI) attua la parte generale della LGI (ossia il Capitolo 1, Disposizioni generali, il Capitolo 2, Principi, e le Disposizioni transitorie del Capitolo 7), vale a dire le regolamentazioni delegate dalla LGI al Consiglio federale. Inoltre, le definizioni dei sistemi di riferimento e dei quadri di riferimento geodetici ora non sono più disciplinate negli atti legislativi d'esecuzione della misurazione nazionale e della misurazione ufficiale, ma sono recepite nell'OGI e nell'OTGI, poiché tali definizioni formeranno una base generale unitaria per tutti i settori specialistici e tutte le legislazioni specifiche.

Le regolamentazioni sono ripartite in due ordinanze: l'OGI (ordinanza del Consiglio federale) e l'OTGI (ordinanza dell'Ufficio federale, cfr. anche il n. 2.1.3). Nell'OGI sono recepite le regolamentazioni di principio e quelle che restano invariate per lungo tempo. Nell'OTGI sono recepite regolamentazioni di dettaglio tecniche, soggette a un rapido cambiamento, che devono poter essere modificate dall'Ufficio federale competente (Ufficio federale di topografia) con la partecipazione degli organi interessati (della Confederazione, dei Cantoni, nonché organizzazioni professionali).

L'Ufficio federale di topografia è designato Ufficio federale competente poiché il DDPS è il Dipartimento competente per la LGI e swisstopo assume la responsabilità dell'esecuzione della LGI, dell'OGI e dell'OTGI. In questo contesto occorre però sempre considerare che swisstopo non elabora da sola le regolamentazioni di dettaglio, ma in collaborazione o nell'ambito di una partecipazione nel senso dei lavori precedenti e delle intenzioni stabilite (per es. art. 3 cpv. 2).

Nell'OGI e nell'OTGI sono prescritte determinate norme. Tali norme sono, nel senso delle summenzionate spiegazioni e competenze, stabilite da swisstopo in collaborazione e tenendo in considerazione lo stato della tecnica e della standardizzazione a livello internazionale18. Questi requisiti in materia di norme sono requisiti standard o requisiti minimi, vale a dire che nel caso normale l'organo competente deve applicare le pertinenti norme indicate nell'OGI, rispettivamente nell'OTGI. Al di là di questi requisiti, l'organo competente può soddisfare ulteriori requisiti di qualità, formulare i modelli di geodati in altri linguaggi di descrizione, applicare norme supplementari per i geometadati. Tuttavia, qualora, contrariamente alla norma stabilita nell'OGI o nell'OTGI, dovesse essere applicato esclusivamente un altro requisito di qualità, un altro linguaggio di descrizione per i modelli di geodati o un'altra norma per i geometadati, ciò dovrà essere disciplinato di volta in volta in un'ordinanza del Consiglio federale.

18 Per esempio OGI, articolo 3 capoverso 3, Qualità dei dati; articolo 9 capoverso 3, Linguaggio di descrizione dei modelli di geodati; articolo 16 capoverso 3, Geometadati.