Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1.1.2 Catalogo dei geodati di base (allegato I)

In merito alla motivazione, all'origine e al valore del catalogo dei geodati di base di diritto federale è stato allestito un apposito rapporto19. È essenziale che il contenuto del catalogo dei geodati di base sia stabilito mediante pertinenti regolamentazioni nelle leggi tecniche. In tal modo il catalogo dei geodati di base è una «visualizzazione» di tutti i geodati identificati nel diritto federale. Diventerà chiaramente visibile a quali geodati saranno applicabili la LGI e le pertinenti ordinanze. Per quanto riguarda l'insieme dei geodati di base di diritto federale, il catalogo stesso non stabilisce alcun nuovo diritto. Per mezzo dei singoli attributi (colonne del catalogo «geodati di riferimento», «catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà», «autorizzazione all'accesso», «procedura di richiamo») il catalogo ha per contro effetto normativo. Questo carattere normativo degli attributi può, nel singolo caso, andare oltre la legislazione tecnica20.

Riguardo al tema «catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà»: nella versione attuale del catalogo dei geodati di base, conformemente allo stato delle discussioni, sono designati come «catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà» soltanto quei geodati di base definiti prioritari dagli specialisti.

L'aggiornamento del catalogo dei geodati di base è trattato nel già menzionato rapporto separato. La competenza e il monitoraggio tecnico sono compresi nell'obbligo attuale generale dell'Amministrazione federale di coordinare il diritto federale e non devono pertanto essere specialmente disciplinati nell'OGI.

2.1.2 Commento alle singole regolamentazioni

2.1.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Nella sezione 1 Disposizioni generali è stabilito il campo d'applicazione. Sono stabilite le definizioni necessarie come base per tutte le altre regolamentazioni. Le definizioni generali in merito alla qualità dei dati concludono la sezione.

Art. 2 Definizioni

I tre termini «aggiornamento», «storicizzazione» e «archiviazione» vanno considerati in un insieme. L'aggiornamento ha lo scopo di adeguare i geodati di base ai mutamenti del mondo reale. La storicizzazione fissa tutte le modifiche di una raccolta di dati, per esempio in forma di protocolli delle mutazioni, affinché stati rilevanti soprattutto sotto il profilo giuridico possano essere ricostruiti in ogni momento. L'archiviazione ha infine lo scopo di allestire copie dei geodati di base in determinati momenti. Tali copie servono a documentare un monitoraggio, vale a dire l'evoluzione del mondo reale nel corso del tempo.

Altri due termini sono connessi: uso privato e utilizzazione commerciale. Questi termini si riferiscono alle regolamentazioni contenute nella LGI (art. 15, Emolumen-

19 Geobasisdaten-Katalog nach Bundesrecht, Dokumentation der Finalisierungsarbeiten; Schlussbericht, Bern, 8. September 2006; consultabile in Internet all'indirizzo http://www.swisstopo.ch/pub/down/basics/law/geoig/B7039i- 03a_GBDKatalog_Finalisierung_2006-09-08_de-fr-en.pdf (non pubblicato in italiano).

20 Ciò è rilevante soprattutto per quanto riguarda l'attributo dell'accessibilità. È ad esempio ipotizzabile che l'OGI (o il catalogo dei geodati di base), per quanto riguarda l'accessibilità pubblica vada al di là della pertinente legislazione tecnica.