Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine
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2.1.2.4 Sezione 4: Modelli di rappresentazione
Nella sezione 4 Modelli di rappresentazione sono descritti (analogamente alle regolamentazioni per i modelli di geodati) i principi per i modelli di rappresentazione, ossia la presentazione di geodati di base di diritto federale.
2.1.2.5 Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione
Nella sezione 5 Aggiornamento e storicizzazione sono trattati due aspetti della durevolezza dei geodati di base di diritto federale. I geodati di base saranno attualizzati a determinate scadenze (aggiornamento). In tale occasione, gli stati precedenti non saranno tuttavia semplicemente cancellati o soprascritti, ma documentati nel tempo (storicizzazione). Ciò significa che, con procedimenti adeguati, come per esempio protocolli di mutazione, le modificazioni degli spazi e degli oggetti rappresentate nei geodati di base saranno registrate in modo tale che stati (giuridicamente rilevanti) potranno essere ripristinati in ogni momento. Questi dati di storicizzazione sono di importanza centrale segnatamente nella misurazione ufficiale e nel caso del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
2.1.2.6 Sezione 6: Archiviazione
Nella sezione 6 Archiviazione è disciplinato un ulteriore aspetto della sicurezza duratura dei geodati di base di diritto federale. Mediante l'archiviazione, i geodati di base di diritto federale saranno conservati e curati al sicuro a lungo termine. Mentre l'aggiornamento e la storicizzazione disciplinano l'evoluzione del contenuto dei geodati di base, mediante l'archiviazione raccolte di geodati di base complete saranno copiate a una determinata data. Al contrario dell'archiviazione classica, con la quale i documenti archiviati sono sottratti al (semplice) uso quotidiano, i geodati di base di diritto federale archiviati rimarranno di principio ulteriormente disponibili «on line». In tal modo, per l'utente sarà disponibile un «monitoraggio», ossia una documentazione dell'evoluzione dei geodati di base di diritto federale.
Un chiaro esempio della necessità di questi principi è rappresentato dai censimenti: occorre assicurare in ogni momento che i geodati di base (spesso dati di riferimento) sui quali si fonda un censimento, per esempio quello del 1980, siano ancora disponibili.
La sezione 6 è concepita in modo tale che i servizi competenti giusta l'articolo 8 LGI sono anche responsabili dell'archiviazione (art. 13 cpv. 1); ciò in opposizione alla legge sull'archiviazione22 della Confederazione (secondo la quale è competente l'Archivio federale) e alle leggi sull'archiviazione di alcuni Cantoni.
2.1.2.7 Sezione 7: Geometadati
Nella sezione 7 Geometadati è stabilito il principio secondo il quale tutti i geodati di base di diritto federale devono disporre di geometadati. Sono inoltre disciplinati l'accesso, lo scambio e la pubblicazione nonché l'aggiornamento, la storicizzazione e l'archiviazione.
22 RS 152.1