Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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uno studio del professor J.-B. Zufferey), in merito all'utilizzazione della semiologia grafica, ma anche in merito alla definizione di settori d'incertezza, in merito alle competenze dei decisori e delle istanze amministrative del catasto ecc. Questi punti saranno oggetto del rapporto finale del Gruppo di lavoro SIDIS previsto per la primavera del 2007. Anche le conseguenze e le ripercussioni della realizzazione di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà per le autorità cantonali e comunali sono oggetto di uno studio del Gruppo di lavoro SIK-GIS, i cui risultati saranno pure resi noti nella primavera del 2007.

L'ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà dovrà fondarsi sui risultati di questi studi affinché possa essere garantita una base realistica ed efficiente per la realizzazione del catasto. La redazione dell'avamprogetto d'ordinanza potrà cominciare nel secondo trimestre del 2007. Alla fine del 2009 sarà possibile sottoporre l'ordinanza al Consiglio federale per l'approvazione.

2.9 Diritto transitorio

L'articolo 45 LGI contiene una regolamentazione transitoria di principio per l'applicazione delle prescrizioni tecniche nuove o modificate da parte dei Cantoni. Durante un periodo di transizione stabilito dal Consiglio federale, essi dovranno adeguare i geodati di base di diritto federale da loro amministrati ai requisiti qualitativi e tecnici nel senso dell'articolo 5 e 6 LGI soltanto se:

a. ciò è prescritto in maniera vincolante dal diritto internazionale o dal diritto federale;

b. si tratta di dati la cui base legale è creata mediante l'entrata in vigore o successivamente all'entrata in vigore della LGI;

c. se rilevano nuovamente i dati;

d. definiscono nuove basi tecnico-organizzative per la gestione dei dati (banca dati, hardware oppure software) che eliminano gli ostacoli a un adeguamento.

Nel presente pacchetto di ordinanze, il Consiglio federale ha stabilito come segue i termini transitori:

y per l'attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 7-18 dell'OGI, ossia per l'attuazione dei requisiti tecnici e qualitativi generali del nuovo diritto federale in materia di geoinformazione, ai Cantoni è concesso un termine di cinque anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza (cfr. art. 49 cpv. 1 OGI).

y Nelle altre ordinanze non sono previsti termini transitori particolari.

Oltre a ciò, nelle ordinanze si trovano le seguenti disposizioni transitorie che richiedono particolare attenzione:

y per gli atlanti nazionali di cui all'articolo 26 LGI e all'articolo 20 OMN devono essere conclusi contratti di diritto pubblico entro due anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Fino alla conclusione dei contratti, le decisioni e i contratti esistenti mantengono la loro validità.

y L'articolo 57 OMU contiene la seguente regolamentazione transitoria: per l'acquisizione di dati della misurazione ufficiale, fino all'entrata in vigore del contratto di cui all'articolo 14 LGI, nei confronti dei servizi dell'Ammini-