Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine
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Art. 80
La presente disposizione costituisce un complemento necessario agli articoli 15 e 16 OMN e fa pertanto parte delle nuove regolamentazioni sulla procedura interna per la sicurezza geometrica del confine nazionale. L'obbligo d'annuncio disciplinato nel regolamento assicura che nel registro fondiario sia visibile quando i fondi sono interessati da una rettifica prevista o in corso del confine nazionale.
Art. 104a e art. 111
Il registro fondiario e la misurazione ufficiale sono strettamente connessi. Determinati dati del registro fondiario sono pertanto parimenti geodati di base di diritto federale. In vista della realizzazione dei futuri geoservizi (art. 13 LGI) e del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (art. 16 segg. LGI), il diritto in materia di registro fondiario dev'essere adeguato nel senso che in futuro sia possibile, con i geoservizi, offrire anche dati del registro fondiario.
2.7.3 Ordinanza sulle ferrovie
Le modifiche concernenti le comunicazioni della misurazione ufficiale (art. … OMU) comportano un adeguamento dell'ordinanza del 23 novembre 198349 sulle ferrovie. La prescrizione serve ad armonizzare le informazioni fondiarie.
2.7.4 Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari
Le modifiche concernenti le comunicazioni della misurazione ufficiale (art. … OMU) comportano anche un adeguamento dell'ordinanza del 13 dicembre 199950 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM). La prescrizione serve ad armonizzare le informazioni fondiarie.
2.7.5 Eventuali modifiche in ulteriori ordinanze specialistiche della Confederazione
I presenti avamprogetti di ordinanze relative alla LGI saranno sottoposti, nel periodo durante il quale ha luogo l'indagine conoscitiva presso i Cantoni e le cerchie interessate, a un'ulteriore approfondita armonizzazione con il diritto federale, in parte con il coinvolgimento dei pertinenti servizi specialistici della Confederazione (segnatamente nei settori del diritto ambientale e della statistica). È pertanto ipotizzabile che nel quadro della revisione totale del diritto federale in materia di geoinformazione siano adeguate anche altre ordinanze di diritto federale.
2.8 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
L'allestimento di un catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà previsto dagli articoli 16 a 18 LGI richiede accertamenti più precisi in merito a determinate concezioni fondamentali, come ad esempio in merito all'importanza dei documenti grafici rispetto al soggiacente atto amministrativo (al riguardo è già in corso
49 RS 742.141.1
50 RS 510.51