Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 48 pagine

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di dedurne misure di prevenzione adeguate. Basi geologiche e geotecniche, dati su faglie, stratificazioni e nicchie di distacco sono informazioni indispensabili alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni per valutare le zone di pericolo relativamente all'instabilità dei versanti (per es. crolli di roccia, cadute di massi e frane).

Con riferimento alle tipologie della gestione del sapere, in funzione dell'espressività e della complessità delle forme d'informazione, per la geologia nazionale si può distinguere tra dati, informazioni in senso stretto e sapere.

I dati sono rappresentazioni dirette di stati singoli. Un'indicazione di profondità, una data o un parametro relativo a una roccia sono le forme più grezze e semplici d'informazione. Di regola i singoli dati non sono complessi e, considerati in maniera isolata, hanno un'importanza secondaria. Soltanto quando questi dati sono messi in relazione tra loro acquistano espressività e diventano pertanto informazioni sfruttabili: per esempio la resistenza o la stabilità di una formazione rocciosa lungo una determinata tratta oppure la sfruttabilità per determinati scopi di un corpo di roccia coerente o incoerente a una profondità stabilita. Maggiore è il numero delle relazioni stabilite tra i singoli dati, tanto più complesse ma anche espressive sono le informazioni: correlazioni spaziali, serie temporali, identificazione di tendenze alla modificazione. Se simili informazioni sono connesse con altre informazioni e con conoscenze già esistenti, allora viene generato il sapere. Soltanto il sapere consente di comprendere e interpretare informazioni risultanti da osservazioni, di trarne delle conclusioni o per esempio di allestire previsioni. Il sapere come visione di relazioni fondamentali valevoli al di là del singolo caso rappresenta in ultima analisi anche la base per capire nuovi fenomeni e sviluppare soluzioni innovative ai problemi.

Il rilevamento geologico nazionale comprende: il rilevamento di informazioni mediante rilevamenti propri come rilevamenti sul terreno, sondaggi, misurazioni, analisi di laboratorio ecc. nonché l'acquisizione e la valorizzazione di rilevamenti di terzi; l'elaborazione, vale a dire la selezione, l'ordinamento, la catalogazione e la preparazione appropriata in vista di un'utilizzazione ottimale; l'analisi e la valorizzazione dei materiali esistenti per estrarne le migliori conoscenze scientifiche e quindi ampliare le conoscenze di base esistenti e renderle disponibili in maniera opportuna in vista di un'ulteriore utilizzazione.

2.6.2.3 Sezione 3: Prestazioni commerciali

L'articolo 11 OGeolN consente la fornitura di prestazioni commerciali. Per ulteriori chiarimenti si rinvia al numero 2.2.2.5.

2.6.2.4 Sezione 4: Accesso e utilizzazione

Il livello di autorizzazione all'accesso A significa che i pertinenti geodati di base sono pubblici. Vi è di principio un diritto all'accesso. Per quanto riguarda i geodati di base del livello B, essi sono di accesso pubblico limitato. Non vi è di principio alcun diritto all'accesso. Questo livello di autorizzazione all'accesso concerne, in casi particolari, determinate perizie allestite da imprese private e trasmesse per l'archiviazione, con diritto limitato di consultazione da parte di terzi, al servizio d'informazione geologica.

2.6.2.5 Sezione 5: Organizzazione

L'istituzione della Commissione federale di geologia (CFG) sarà oggetto di un nuovo disciplinamento analogo al disciplinamento applicabile alle altre commissioni