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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla misurazione nazionale
Sezione 2: Confini nazionali
Art. 11 Competenza
1 L’Ufficio federale di topografia è il servizio specialistico della Confederazione competente per i confini nazionali.
2 Il DDPS nomina i membri delle commissioni per i confini.
Art. 12 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni
In occasione della determinazione dei confini nazionali, la partecipazione dei Cantoni e dei Comuni interessati è garantita mediante:
a. la presenza di rappresentanti nelle commissioni per i confini;
b. consultazione scritta se non è istituita alcuna commissione per i confini.
Art. 13 Partecipazione di servizi dell’Amministrazione federale
1 Se in occasione della determinazione del confine nazionale sono interessati in misura rilevante zone protette, inventari di protezione o opere pubbliche, segnatamente strade nazionali o centrali elettriche, la partecipazione del competente servizio specialistico della Confederazione è garantita mediante:
a. la presenza di rappresentanti nelle commissioni per i confini;
b. consultazione scritta.
2 La proposta al Consiglio federale di concludere un accordo di diritto internazionale pubblico relativo al confine nazionale richiede l’approvazione della Direzione del diritto internazionale pubblico e dell’Aggruppamento Difesa.
Art. 14 Pubblicazione
Gli accordi di diritto internazionale pubblico relativi alla determinazione del confine nazionale sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale.
Art. 15 Confini degli immobili
1 I confini degli immobili non devono intersecare il tracciato dei confini nazionali.
2 Dopo la conclusione o la modifica di accordi di diritto internazionale pubblico relativi al confine nazionale, i dati della misurazione ufficiale e del registro fondiario sono adeguati d’ufficio.
Art. 16 Comunicazioni
1 L’Ufficio federale di topografia comunica ai Cantoni interessati le modifiche del tracciato del confine nazionale.