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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla misurazione nazionale
Art. 23 Organo di coordinamento delle riprese aeree
1 L’Ufficio federale di topografia è l’organo di coordinamento delle riprese aeree.
2 È compente per il coordinamento dei voli dell’Amministrazione federale e dei Cantoni destinati al rilevamento di geodati di base di diritto federale.
3 Gli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni annunciano preventivamente all’organo di coordinamento i voli di cui al capoverso 2.
Art. 24 Istituto geografico militare
L’Ufficio federale di topografia gestisce l’Istituto geografico militare per incarico dell’Aggruppamento Difesa.
Sezione 7: Emolumenti
Art. 25 Calcolo
Il calcolo degli emolumenti della misurazione nazionale si fonda sulla sezione 12 dell’ordinanza sulla geoinformazione7.
Art. 26 Tariffa
Il DDPS emana la tariffa della misurazione nazionale.
Art. 27 Base di calcolo per le prestazioni commerciali
Per il calcolo delle proprie prestazioni commerciali (art. 21), l’Ufficio federale di topografia applica le medesime aliquote che conteggia agli offerenti privati in caso di utilizzazione commerciale.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 28 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 9 settembre 19988sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU);
2. l’ordinanza del 24 maggio 19959 sull’utilizzazione delle carte federali;
3. l’ordinanza del 1° settembre 193810 concernente la consegna e la vendita delle nuove carte nazionali.
7 RS …
8 RU 1998 2141
9 RU 1995 2614
10 RS 510.623; CS 5 649