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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla misurazione nazionale
2 L’organo cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale informa l’Ufficio federale di topografia dei danni constatati o dei pericoli a cui sono esposti i segni di demarcazione del confine nazionale.
Sezione 3: Prodotti
Art. 17 Prodotti ufficiali
1 I prodotti ufficiali della misurazione nazionale sono dati geodetici, topografici e cartografici in forma analogica e digitale.
2 Il DDPS designa i prodotti ufficiali della misurazione nazionale e ne disciplina l’aggiornamento. Tiene conto delle necessità dell’economia, della scienza, dell’amministrazione pubblica e dell’esercito.
Art. 18 Produzione e distribuzione
1 L’Ufficio federale di topografia è competente per la produzione e la distribuzione dei prodotti della misurazione nazionale.
2 Per la produzione e la distribuzione, può collaborare con terzi.
Art. 19 Qualità
L’Ufficio federale di topografia stabilisce le norme di qualità per i prodotti della misurazione nazionale.
Sezione 4: Atlanti nazionali
Art. 20
1 Gli atlanti nazionali e carte seguenti sono un compito della Confederazione giusta l’articolo 26 della legge sulla geoinformazione4:
Nome della carta/ dell'atlante Organo competente della Confederazione
Atlante della Svizzera Politecnico federale di Zurigo
Atlante geologico Ufficio federale di topografia
Carte geofisiche Ufficio federale di topografia
Carte geotecniche Ufficio federale di topografia
Atlante idrologico Ufficio federale dell’ambiente Atlante climatico della Svizzera Ufficio federale di meteorologia e di climatologia
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