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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sulla misurazione nazionale

2 L’organizzazione di progetto, il finanziamento e la collaborazione sono stabiliti in un contratto di diritto pubblico tra l’ufficio federale competente e le organizzazioni partner.

3 L’Ufficio federale di topografia è competente per la produzione e la distribuzione degli atlanti nazionali, sempre che i contratti non prevedano disciplinamenti derogatori.

Sezione 5: Prestazioni commerciali

Art. 21

1 L’Ufficio federale di topografia è autorizzato a fornire prestazioni commerciali nel quadro dell’articolo 19 della legge sulla geoinformazione5.

2 Può segnatamente:

a. eseguire mandati di altri organi dell’Amministrazione federale e di terzi nel settore della geomatica e della cartografia;

b. collaborare a lavori di sviluppo nel settore della geomatica e della cartografia;

c. offrire dati e prodotti della misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografia in forma particolarmente elaborata;

d. offrire prestazioni del servizio di volo ad altri organi dell’Amministrazione federale, ai Cantoni e a terzi.

3 Nel quadro delle prestazioni commerciali, l’Ufficio federale di topografia può collaborare con terzi.

Sezione 6: Centri di competenza

Art. 22 Servizio di volo

1 L’Ufficio federale di topografia gestisce un servizio di volo in collaborazione con le Forze aeree.

2 Il servizio di volo ha i seguenti compiti ufficiali:

a. allestire foto aeree per la misurazione nazionale;

b. eseguire voli speciali per la misurazione nazionale.

3 Al personale del servizio di volo è applicabile l’ordinanza del 19 novembre 20036 sul servizio di volo militare.

5RS …

6 RS 512.271