Progetto
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla misurazione nazionale
2 L’organizzazione di progetto, il finanziamento e la collaborazione sono stabiliti in un contratto di diritto pubblico tra l’ufficio federale competente e le organizzazioni partner.
3 L’Ufficio federale di topografia è competente per la produzione e la distribuzione degli atlanti nazionali, sempre che i contratti non prevedano disciplinamenti derogatori.
Sezione 5: Prestazioni commerciali
Art. 21
1 L’Ufficio federale di topografia è autorizzato a fornire prestazioni commerciali nel quadro dell’articolo 19 della legge sulla geoinformazione5.
2 Può segnatamente:
a. eseguire mandati di altri organi dell’Amministrazione federale e di terzi nel settore della geomatica e della cartografia;
b. collaborare a lavori di sviluppo nel settore della geomatica e della cartografia;
c. offrire dati e prodotti della misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografia in forma particolarmente elaborata;
d. offrire prestazioni del servizio di volo ad altri organi dell’Amministrazione federale, ai Cantoni e a terzi.
3 Nel quadro delle prestazioni commerciali, l’Ufficio federale di topografia può collaborare con terzi.
Sezione 6: Centri di competenza
Art. 22 Servizio di volo
1 L’Ufficio federale di topografia gestisce un servizio di volo in collaborazione con le Forze aeree.
2 Il servizio di volo ha i seguenti compiti ufficiali:
a. allestire foto aeree per la misurazione nazionale;
b. eseguire voli speciali per la misurazione nazionale.
3 Al personale del servizio di volo è applicabile l’ordinanza del 19 novembre 20036 sul servizio di volo militare.
5RS …