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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla misurazione nazionale
Art. 29 Modifica del diritto vigente
[sarà completato dopo l'indagine cognitiva o eventualmente eliminato]
Art. 30 Disposizioni transitorie
Per gli atlanti nazionali giusta l’articolo 20 devono essere conclusi contratti di diritto pubblico entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino alla conclusione dei contratti, le decisioni e i contratti esistenti mantengono la loro validità.
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione11.
[data] In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, …
La cancelliera della Confederazione,
11 RS …