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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sui nomi geografici

2 In tale ambito, collabora con l’Ufficio federale di statistica, la Posta e gli organi cantonali competenti. Essi hanno diritto di partecipazione e possono prendere posizione in merito ai progetti.

Art. 12 Determinazione

1 Il Cantone disciplina la competenza e la procedura per la determinazione dei nomi delle strade.

2 L’ortografia dei nomi delle strade che riprendono elementi dei nomi geografici della misurazione ufficiale è armonizzata a livello regionale.

3 I nomi delle strade stabiliti sono comunicati al servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, all’Ufficio federale di statistica e alla Posta.

Sezione 4: Nomi delle località

Art. 13 Principi

Gli insediamenti contigui geograficamente delimitabili di importanza nazionale che includono anche insediamenti subordinati devono essere designati, per quanto possibile, con un nome di località e un numero postale d’avviamento univoci.

Art. 14 Misurazione ufficiale

1 Le località comprendono una superficie stabilita nella misurazione ufficiale.

2 La delimitazione delle località e l’ortografia dei nomi delle località della misurazione ufficiale sono vincolanti per le autorità.

Art. 15 Determinazione

1 L’autorità cantonale competente, dopo aver sentito i Comuni e la Posta, determina le località e stabilisce i confini, il nome e l’ortografia.

2 L’Ufficio federale di topografia pubblica nel Foglio federale i nomi di località nuovi o modificati e informa gli organi interessati dell’Amministrazione federale.

3 L’Ufficio federale dei trasporti informa le imprese di trasporto concessionarie interessate dei trasporti pubblici.

4 Le modifiche conseguenti alla determinazione di nomi di località devono essere eseguite al più presto. L’autorità cantonale competente può stabilire un termine.

Art. 16 Numero postale d’avviamento

1 Il numero postale d’avviamento è stabilito dalla Posta previa consultazione del Cantone e del Comune.

2 Ogni località riceve un numero postale d’avviamento o, in casi motivati, più numeri postali d’avviamento univoci.