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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sui nomi geografici

c. nomi geografici della misurazione nazionale: nomi degli oggetti topografici conformemente al modello topografico del paesaggio della misurazione nazionale;

d. Comuni: nell’articolazione istituzionale della Svizzera, le più piccole unità politiche designate come Comuni dalla legislazione cantonale e chiaramente identificate da un territorio giurisdizionale e un nome;

e. località: insediamento abitato geograficamente delimitabile, con un proprio nome e un proprio numero postale d’avviamento;

f. strade: strade, vie, vicoli, piazze e zone provviste di denominazione, segnatamente quelle che servono da indicazioni stradali per gli indirizzi;

g. stazioni: stazioni ferroviarie, stazioni e fermate di tutte le imprese dei trasporti pubblici a cui la Confederazione rilascia una concessione per il trasporto regolare di persone nonché tutte le stazioni a valle, a monte e intermedie di funivie, ascensori e impianti di trasporto analoghi beneficiari di una concessione della Confederazione;

h. oggetti topografici: acque (ruscelli, fiumi, stagni, laghi, cascate, sorgenti), ghiacciai, insediamenti (città, villaggio, quartiere, frazione, fattorie isolate), rilievi (montagne e colline), paesaggi (zone, valli, alpi, pascoli, boschi), oggetti culturali (per es. roccaforti, castelli, conventi, chiese, cappelle), edifici pubblici (per es. scuole, ospedali, segherie, mulini) nonché oggetti particolari dei collegamenti per i trasporti (per es. ponti, passi, gallerie, aeroporti).

Art. 4 Regola generale

I nomi geografici devono poter essere scritti e letti con facilità ed essere generalmente accettati.

Sezione 2: Nomi geografici della misurazione ufficiale e della misurazione nazionale

Art. 5 Principio

Il rilevamento, la determinazione, l’aggiornamento e l’amministrazione dei nomi geografici della misurazione ufficiale sono compiti della misurazione ufficiale.

Art. 6 Competenza

1 L’autorità cantonale competente stabilisce l’ortografia dei nomi geografici e i luoghi a cui si riferiscono in collaborazione con la Commissione cantonale di nomenclatura e i Comuni.

2 L’Ufficio federale di topografia:

a. provvede al rilevamento, alla determinazione, all’aggiornamento e all’amministrazione dei nomi di oggetti topografici che sono esclusivamente oggetto delle carte nazionali;