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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sui nomi geografici
4 I numeri dei Comuni dell’elenco ufficiale dei Comuni sono vincolanti nelle relazioni ufficiali tra autorità.
Art. 21 Determinazione
1 Il Cantone trasmette all’Ufficio federale di topografia le proposte per:
a. la modifica del nome di un Comune;
b. un nuovo nome di Comune nel caso di una fusione o di una separazione di Comuni;
c. la modifica del territorio tra Comuni;
d. le modifiche del nome del distretto;
e. le modifiche riguardanti l’appartenenza di Comuni a un distretto o la struttura dei distretti.
2 L’Ufficio federale di topografia richiede i corapporti dei dipartimenti interessati. Il termine per il parere è di 30 giorni.
3 Se la proposta non è contestata oppure se non è presentato alcun parere entro il termine, l’Ufficio federale di topografia approva la proposta e stabilisce il nome del Comune.
4 Se la proposta è contestata, l’Ufficio federale di topografia lo comunica all’autorità cantonale competente. Se quest’ultima lo richiede entro 30 giorni, la pratica è trasmessa al Consiglio federale per decisione.
Art. 22 Pubblicazione, comunicazione
1 L’organo cantonale competente comunica all’Ufficio federale di topografia, al più tardi 30 giorni prima, la data a partire dalla quale il nome stabilito è valevole.
2 L’Ufficio federale di topografia pubblica nel Foglio federale i nomi dei Comuni nuovi o modificati e informa gli organi interessati dell’Amministrazione federale.
3 L’Ufficio federale di statistica riprende i nomi dei Comuni stabiliti nell’elenco ufficiale dei Comuni. Esso rende accessibile il nuovo elenco aggiornato dei Comuni per la data a partire dalla quale sono valevoli i nomi stabiliti.
4 L’Ufficio federale dei trasporti informa le imprese di trasporto concessionarie interessate dei trasporti pubblici.
Art. 23 Costi
1 I costi che risultano per la Confederazione e le imprese di trasporto concessionarie in seguito alla determinazione o alla modifica di nomi di Comuni sono assunti dal proponente.
2 Gli organi competenti dell’Amministrazione federale e le imprese di trasporto concessionarie comunicano i costi al proponente e all’Ufficio federale di topografia.
3 La decisione in merito alla proposta è presa soltanto dopo che il proponente ha rilasciato una garanzia di assunzione delle spese.