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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sui nomi geografici
Sezione 7: Coordinamento
Art. 28 Coordinamento a livello internazionale
L’Ufficio federale di topografia è competente per le relazioni internazionali nel settore dei nomi geografici.
Art. 29 Coordinamento a livello nazionale
1 L’Ufficio federale di topografia, in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale dei trasporti, la Posta e i rappresentanti dei Cantoni, assicura il coordinamento e l’amministrazione delle regolamentazioni relative ai nomi geografici ed emana raccomandazioni generali sui nomi geografici.
2 Per i lavori di coordinamento può far capo ad altri uffici federali e a specialisti.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 30 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 30 dicembre 19704 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni è abrogata.
Art. 31 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione5.
[data] In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, …
La cancelliera della Confederazione, …
4 RU 1970 1655; RS 510.625
5 RS …