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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sui nomi geografici

Sezione 7: Coordinamento

Art. 28 Coordinamento a livello internazionale

L’Ufficio federale di topografia è competente per le relazioni internazionali nel settore dei nomi geografici.

Art. 29 Coordinamento a livello nazionale

1 L’Ufficio federale di topografia, in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, l’Ufficio federale dei trasporti, la Posta e i rappresentanti dei Cantoni, assicura il coordinamento e l’amministrazione delle regolamentazioni relative ai nomi geografici ed emana raccomandazioni generali sui nomi geografici.

2 Per i lavori di coordinamento può far capo ad altri uffici federali e a specialisti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 30 dicembre 19704 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni è abrogata.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione5.

[data] In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, …

La cancelliera della Confederazione, …

4 RU 1970 1655; RS 510.625

5 RS …