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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sui nomi geografici

b. riprende nelle carte nazionali una scelta adeguata di nomi geografici della misurazione ufficiale;

c. amministra i nomi geografici della misurazione nazionale (banca dati dei nomi).

Art. 7 Regole generali

1 L’Ufficio federale di topografia emana regole generali per i nomi geografici della misurazione ufficiale e della misurazione nazionale.

2 Le regole generali consistono:

a. delle direttive toponomastiche generali;

b. delle regolamentazioni per le differenti regioni linguistiche nazionali.

3 La Direzione federale delle misurazioni catastali stabilisce le modalità e l’estensione dell’applicazione delle regole generali per i nomi geografici della misurazione ufficiale.

Art. 8 Regole cantonali complementari

Il Cantone può emanare, sulla base delle regole generali della Confederazione, regole complementari e di precisazione.

Art. 9 Commissione cantonale di nomenclatura

1 Il Cantone istituisce una commissione di nomenclatura.

2 In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento e della tenuta a giorno, la Commissione di nomenclatura verifica i nomi geografici della misurazione ufficiale per quanto riguarda l’esattezza linguistica e la conformità alle regole.

3 È l’organo specialistico del Cantone per le questioni relative ai nomi geografici della misurazione ufficiale.

Sezione 3: Nomi delle strade

Art. 10 Principi

1 Tutte le strade in zone abitate ricevono una denominazione.

2 I Cantoni assicurano una denominazione esaustiva delle strade.

3 L’ortografia dei nomi delle strade della misurazione ufficiale è vincolante per le autorità.

Art. 11 Raccomandazioni

1 La Direzione federale delle misurazioni catastali emana raccomandazioni sull’ortografia dei nomi delle strade e sugli indirizzi degli edifici.