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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sui nomi geografici
b. riprende nelle carte nazionali una scelta adeguata di nomi geografici della misurazione ufficiale;
c. amministra i nomi geografici della misurazione nazionale (banca dati dei nomi).
Art. 7 Regole generali
1 L’Ufficio federale di topografia emana regole generali per i nomi geografici della misurazione ufficiale e della misurazione nazionale.
2 Le regole generali consistono:
a. delle direttive toponomastiche generali;
b. delle regolamentazioni per le differenti regioni linguistiche nazionali.
3 La Direzione federale delle misurazioni catastali stabilisce le modalità e l’estensione dell’applicazione delle regole generali per i nomi geografici della misurazione ufficiale.
Art. 8 Regole cantonali complementari
Il Cantone può emanare, sulla base delle regole generali della Confederazione, regole complementari e di precisazione.
Art. 9 Commissione cantonale di nomenclatura
1 Il Cantone istituisce una commissione di nomenclatura.
2 In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento e della tenuta a giorno, la Commissione di nomenclatura verifica i nomi geografici della misurazione ufficiale per quanto riguarda l’esattezza linguistica e la conformità alle regole.
3 È l’organo specialistico del Cantone per le questioni relative ai nomi geografici della misurazione ufficiale.
Sezione 3: Nomi delle strade
Art. 10 Principi
1 Tutte le strade in zone abitate ricevono una denominazione.
2 I Cantoni assicurano una denominazione esaustiva delle strade.
3 L’ortografia dei nomi delle strade della misurazione ufficiale è vincolante per le autorità.
Art. 11 Raccomandazioni
1 La Direzione federale delle misurazioni catastali emana raccomandazioni sull’ortografia dei nomi delle strade e sugli indirizzi degli edifici.