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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sui nomi geografici
Art. 17 Costi
1 I costi che risultano per la Confederazione e le imprese di trasporto concessionarie dalla determinazione o dalla modifica di nomi di località sono assunti dal proponente.
2 Gli organi competenti dell’Amministrazione federale e le imprese di trasporto concessionarie comunicano i costi al proponente e all’autorità cantonale competente.
3 La decisione in merito alla proposta è presa soltanto dopo che il proponente ha rilasciato una garanzia di assunzione delle spese.
Sezione 5: Nomi dei Comuni
Art. 18 Principi
1 Il nome di un Comune dev’essere univoco per tutto il territorio della Confederazione Svizzera e non deve dare adito ad alcuna confusione con il nome di un altro Comune. Nei casi seguenti, al nome del Comune dev’essere aggiunto un complemento:
a. il medesimo nome è utilizzato da due o più Comuni;
b. il nome di due o più Comuni è scritto diversamente, ma è pronunciato in maniera identica.
2 L’Ufficio federale di topografia emana raccomandazioni per l’ortografia dei nomi dei Comuni.
Art. 19 Elenco ufficiale dei Comuni
1 L’Ufficio federale di statistica:
a. attribuisce a ogni Comune della Confederazione Svizzera un numero vincolante;
b. allestisce, amministra e pubblica l’elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera.
2 L’elenco ufficiale dei Comuni è articolato per Cantoni e distretti o unità amministrative cantonali comparabili.
Art. 20 Carattere vincolante
1 L’ortografia dei nomi dei Comuni nell’elenco ufficiale dei Comuni è vincolante per le autorità.
2 Nelle pubblicazioni ufficiali, per i nomi dei Comuni è consentito utilizzare in aggiunta le traduzioni usuali nella pertinente lingua.
3 Se non vi è alcun rischio di confusione, nelle pubblicazioni della Confederazione le aggiunte di cui all’articolo 18 capoverso 1 possono essere tralasciate o rese in forma abbreviata.