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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sulla geologia nazionale

Art. 22 Base di calcolo per le prestazioni commerciali

L’Ufficio federale di topografia utilizza, per il calcolo delle proprie prestazioni commerciali, le stesse aliquote che fattura agli offerenti privati per l’utilizzazione commerciale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione15.

[data] In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, …

La cancelliera della Confederazione, …

15 RS …