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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla geologia nazionale
Art. 22 Base di calcolo per le prestazioni commerciali
L’Ufficio federale di topografia utilizza, per il calcolo delle proprie prestazioni commerciali, le stesse aliquote che fattura agli offerenti privati per l’utilizzazione commerciale.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione15.
[data] In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, …
La cancelliera della Confederazione, …
15 RS …