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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sulla geologia nazionale

Sezione 5: Organizzazione

Art. 14 Commissione federale di geologia

1 La Commissione federale di geologia (CFG) è una commissione consultiva istituita dal Consiglio federale avente i seguenti compiti:

a. allestimento di pareri su questioni geologiche di principio all’attenzione del Consiglio federale e dei dipartimento dell’Amministrazione federale;

b. approntamento di basi geologiche per decisioni importanti;

c. valutazione neutrale di perizie geologiche.

2 L’Ufficio federale di topografia provvede al segretariato.

3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina l’organizzazione e la liquidazione degli affari. Può istituire sottocommissioni.

Art. 15 Organo di coordinamento

1 L’Ufficio federale di topografia gestisce un Organo di coordinamento per la geologia nazionale. Esso ha i compiti seguenti:

a. coordinamento delle indagini geologiche nazionali tra i servizi specialistici della geologia nazionale, i rimanenti servizi dell’Amministrazione federale, i servizi specialistici cantonali, le scuole superiori e le associazioni professionali;

b. coordinamento delle indagini geologiche e delle attività di monitoraggio del sottosuolo da parte della Confederazione;

c. sviluppo di strategie della Confederazione nel settore della geologia nazionale;

d. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche nel settore della geologia nazionale e delle informazioni geologiche;

e. pianificazione e coordinamento della ricerca settoriale della Confederazione nel settore della geologia.

2 L’Organo di coordinamento consta del Gruppo di lavoro interdipartimentale (GLI-Geologia) e del segretariato. Al GLI-Geologia appartengono rappresentanti dell’Ufficio federale di topografia, dell’Ufficio federale dell’energia, dell’Ufficio federale dell’ambiente, dell’Ufficio federale dei trasporti, dell’Ufficio federale delle strade e dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

3 È un organo di coordinamento nel senso dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e ha diritto di emanare istruzioni nei confronti dei servizi dell’Amministrazione federale.

13 RS 172.010