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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla geologia nazionale
Sezione 5: Organizzazione
Art. 14 Commissione federale di geologia
1 La Commissione federale di geologia (CFG) è una commissione consultiva istituita dal Consiglio federale avente i seguenti compiti:
a. allestimento di pareri su questioni geologiche di principio all’attenzione del Consiglio federale e dei dipartimento dell’Amministrazione federale;
b. approntamento di basi geologiche per decisioni importanti;
c. valutazione neutrale di perizie geologiche.
2 L’Ufficio federale di topografia provvede al segretariato.
3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina l’organizzazione e la liquidazione degli affari. Può istituire sottocommissioni.
Art. 15 Organo di coordinamento
1 L’Ufficio federale di topografia gestisce un Organo di coordinamento per la geologia nazionale. Esso ha i compiti seguenti:
a. coordinamento delle indagini geologiche nazionali tra i servizi specialistici della geologia nazionale, i rimanenti servizi dell’Amministrazione federale, i servizi specialistici cantonali, le scuole superiori e le associazioni professionali;
b. coordinamento delle indagini geologiche e delle attività di monitoraggio del sottosuolo da parte della Confederazione;
c. sviluppo di strategie della Confederazione nel settore della geologia nazionale;
d. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche nel settore della geologia nazionale e delle informazioni geologiche;
e. pianificazione e coordinamento della ricerca settoriale della Confederazione nel settore della geologia.
2 L’Organo di coordinamento consta del Gruppo di lavoro interdipartimentale (GLI-Geologia) e del segretariato. Al GLI-Geologia appartengono rappresentanti dell’Ufficio federale di topografia, dell’Ufficio federale dell’energia, dell’Ufficio federale dell’ambiente, dell’Ufficio federale dei trasporti, dell’Ufficio federale delle strade e dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
3 È un organo di coordinamento nel senso dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e ha diritto di emanare istruzioni nei confronti dei servizi dell’Amministrazione federale.