Progetto
Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla geologia nazionale
2 Il rilevamento, l’aggiornamento e l’amministrazione dei dati avvengono secondo principi unitari. L’Organo di coordinamento può emanare istruzioni.
3 I Cantoni possono incaricare il servizio specialistico della Confederazione, mediante contratto di diritto pubblico, dell’archiviazione dei loro dati e delle loro informazioni geologici.
Art. 9 Servizio d’informazione geologica
1 Il servizio specialistico competente per la geologia nazionale gestisce il servizio d’informazione geologica della Confederazione.
2 Esso rende accessibili i dati geologici mediante geoservizi.
Art. 10 Prodotti ufficiali
1 I prodotti ufficiali della geologia nazionale sono:
a. gli atlanti e le carte nazionali di cui all’articolo 20 dell’ordinanza sulla misurazione nazionale7;
b. carte generali e speciali tematiche geologiche, geofisiche, geochimiche e geotecniche;
c. le carte idrogeologiche;
d. le carte dei terreni di fondazione delle aree urbane;
e. le carte delle materie prime (situazione e flussi delle materie prime);
f. le carte del potenziale geotermico della Svizzera;
g. le carte indicative dei pericoli naturali;
h. le carte d’idoneità per quanto riguarda l’immagazzinamento di sostanze e rifiuti;
i. commenti alle carte tematiche;
k. rapporti geologici.
2 I prodotti sono approntati in forma digitale e/o analogica conformemente alle possibilità tecniche e finanziarie e adeguate alle necessità degli utenti.
3 I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale possono, nel quadro delle prestazioni commerciali (art. 11), offrire altri prodotti.
Sezione 3: Prestazioni commerciali
Art. 11
1 I servizi competenti per la geologia nazionale sono autorizzati, nel quadro dell’articolo 19 della legge sulla geoinformazione8, a fornire prestazioni commerciali.
7 RS …