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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sulla geologia nazionale

2 Il rilevamento, l’aggiornamento e l’amministrazione dei dati avvengono secondo principi unitari. L’Organo di coordinamento può emanare istruzioni.

3 I Cantoni possono incaricare il servizio specialistico della Confederazione, mediante contratto di diritto pubblico, dell’archiviazione dei loro dati e delle loro informazioni geologici.

Art. 9 Servizio d’informazione geologica

1 Il servizio specialistico competente per la geologia nazionale gestisce il servizio d’informazione geologica della Confederazione.

2 Esso rende accessibili i dati geologici mediante geoservizi.

Art. 10 Prodotti ufficiali

1 I prodotti ufficiali della geologia nazionale sono:

a. gli atlanti e le carte nazionali di cui all’articolo 20 dell’ordinanza sulla misurazione nazionale7;

b. carte generali e speciali tematiche geologiche, geofisiche, geochimiche e geotecniche;

c. le carte idrogeologiche;

d. le carte dei terreni di fondazione delle aree urbane;

e. le carte delle materie prime (situazione e flussi delle materie prime);

f. le carte del potenziale geotermico della Svizzera;

g. le carte indicative dei pericoli naturali;

h. le carte d’idoneità per quanto riguarda l’immagazzinamento di sostanze e rifiuti;

i. commenti alle carte tematiche;

k. rapporti geologici.

2 I prodotti sono approntati in forma digitale e/o analogica conformemente alle possibilità tecniche e finanziarie e adeguate alle necessità degli utenti.

3 I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale possono, nel quadro delle prestazioni commerciali (art. 11), offrire altri prodotti.

Sezione 3: Prestazioni commerciali

Art. 11

1 I servizi competenti per la geologia nazionale sono autorizzati, nel quadro dell’articolo 19 della legge sulla geoinformazione8, a fornire prestazioni commerciali.

7 RS …