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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sulla geologia nazionale

a. dati di base per lo sfruttamento sostenibile del sottosuolo e per lo sviluppo territoriale della Svizzera;

b. presenza e caratteristiche di falde freatiche importanti;

c. condizioni geologiche nell’ambito di infrastrutture esistenti o pianificate d’interesse nazionale (collegamenti principali per il traffico ferroviario e stradale, cavi sotterranei, condotte di trasporto per petrolio e gas, grandi impianti di centrali elettriche, centri delle agglomerazioni);

d. presenza e caratteristiche di formazioni rocciose idonee per l’immagazzinamento di materie e rifiuti;

e. depositi di materie grezze minerali (segnatamente pietre e terra, minerali, petrolio e gas naturale);

f. basi per l’estrazione di energia geotermica;

g. dati sul pericolo per le persone, le cose e l’ambiente rappresentati dai processi geologici o dallo sfruttamento del sottosuolo.

Art. 6 Consulenza e assistenza all’Amministrazione federale

1 I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale forniscono consulenza e assistenza nelle questioni geologiche all’Amministrazione federale e a terzi ai quali sono delegati compiti della Confederazione.

2 I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale assistono le indagini scientifiche in materia di scienze della terra in occasione di progetti dell’Amministrazione federale.

3 Gli organi dell’Assemblea federale e i Tribunali federali possono ricorrere ai servizi specialistici competenti per la geologia nazionale per consulenze.

Art. 7 Ricerca settoriale

I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale possono partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Art. 8 Archiviazione di dati geologici

1 Il servizio specialistico competente per la geologia nazionale archivia i dati e le informazioni geologici, segnatamente:

a. dati e informazioni rilevati o analizzati sulla base del diritto federale;

b. dati e informazioni comunicati al servizio specialistico sulla base del diritto federale;

c. tutti i rapporti e tutte le perizie geologici commissionati dall’Amministrazione federale;

d. campioni di roccia e carotaggi in vista della loro utilizzazione per indagini geologiche nazionali.