Progetto

Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla geologia nazionale

2 Possono segnatamente:

a. eseguire mandati di altri organi dell’Amministrazione federale e di terzi nel settore della geologia e dell’idrogeologia;

b. eseguire ricerche su mandato nel settore della geologia e dell’idrogeologia;

c. collaborare all’esecuzione di lavori di sviluppo nel settore della geologia e dell’idrogeologia;

d. offrire dati e informazioni geologici della geologia nazionale in forma particolarmente elaborata.

3 Nel quadro delle prestazioni commerciali, possono collaborare con terzi.

Sezione 4: Accesso e utilizzazione

Art. 12 Accesso e utilizzazione da parte di terzi

1 Per l’accesso e l’utilizzazione di dati e informazioni geologici della Confederazione sono applicabili le prescrizioni degli articoli 10-12 e 15 della legge sulla geoinformazione9 e degli articoli 25-36 dell’ordinanza sulla geoinformazione10.

2 Sono applicabili i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:

a. livello di autorizzazione all’accesso B per i dati e le informazioni geologici rilevati da terzi e comunicati al servizio specialistico della Confederazione sulla base di obblighi di diritto federale;

b. livello di autorizzazione all’accesso A per tutti i dati e tutte le informazioni geologici rimanenti.

3 I servizi specialistici della Confederazione competenti per la geologia nazionale decidono in merito all’accesso e all’utilizzazione.

Art. 13 Scambio tra autorità

Allo scambio tra autorità di dati e informazioni geologici della Confederazione sono applicabili le prescrizioni dell’articolo 14 della legge sulla geoinformazione11 e degli articoli 19-24 dell’ordinanza sulla geoinformazione12.

8 RS …

9 RS …

10 RS …

11 RS …

12 RS …