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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla geologia nazionale
2 Possono segnatamente:
a. eseguire mandati di altri organi dell’Amministrazione federale e di terzi nel settore della geologia e dell’idrogeologia;
b. eseguire ricerche su mandato nel settore della geologia e dell’idrogeologia;
c. collaborare all’esecuzione di lavori di sviluppo nel settore della geologia e dell’idrogeologia;
d. offrire dati e informazioni geologici della geologia nazionale in forma particolarmente elaborata.
3 Nel quadro delle prestazioni commerciali, possono collaborare con terzi.
Sezione 4: Accesso e utilizzazione
Art. 12 Accesso e utilizzazione da parte di terzi
1 Per l’accesso e l’utilizzazione di dati e informazioni geologici della Confederazione sono applicabili le prescrizioni degli articoli 10-12 e 15 della legge sulla geoinformazione9 e degli articoli 25-36 dell’ordinanza sulla geoinformazione10.
2 Sono applicabili i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
a. livello di autorizzazione all’accesso B per i dati e le informazioni geologici rilevati da terzi e comunicati al servizio specialistico della Confederazione sulla base di obblighi di diritto federale;
b. livello di autorizzazione all’accesso A per tutti i dati e tutte le informazioni geologici rimanenti.
3 I servizi specialistici della Confederazione competenti per la geologia nazionale decidono in merito all’accesso e all’utilizzazione.
Art. 13 Scambio tra autorità
Allo scambio tra autorità di dati e informazioni geologici della Confederazione sono applicabili le prescrizioni dell’articolo 14 della legge sulla geoinformazione11 e degli articoli 19-24 dell’ordinanza sulla geoinformazione12.
8 RS …
9 RS …
10 RS …
11 RS …
12 RS …