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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine

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Ordinanza sulla geologia nazionale

a. informazioni geologiche: informazioni sul sottosuolo geologico, segnatamente sulla struttura, le caratteristiche e le proprietà, l’utilizzazione precedente e attuale, il valore economico, sociale e scientifico nonché i processi geologici passati, attuali e potenziali;

b. sottosuolo: parte della terra comprendente la litosfera, le rocce coerenti e incoerenti nonché i loro componenti, l’astenosfera e il nucleo terrestre, delimitata dalla superficie terrestre rispetto all’atmosfera e alle acque di superficie;

c. sottosuolo geologico: il sottosuolo, senza lo strato superiore di terreno permeabile sul quale possono crescere piante;

d. processi geologici: modificazioni del sottosuolo, segnatamente erosione, sedimentazione, movimenti di massa o terremoti;

e. utilizzazione del sottosuolo: interventi nel sottosuolo, segnatamente costruzioni di ogni genere, opere sotterranee, perforazioni di sondaggi, estrazione di materie grezze minerali, coperture, immagazzinamento di sostanze, modificazioni del livello, delle linee di scorrimento e della temperatura della falda freatica nonché influssi sul campo geotermico terrestre.

Sezione 2: Compiti della geologia nazionale

Art. 3 Obiettivi della geologia nazionale

La geologia nazionale mette a disposizione dei servizi specialistici della Confederazione e dei Cantoni nonché di terzi dati e informazioni geologici in vista:

a. dell’utilizzazione sostenibile del sottosuolo;

b. della considerazione delle condizioni geologiche nelle procedure di pianificazione, concessione e autorizzazione;

c. della prevenzione degli effetti dannosi o molesti dei processi geologici su persone e cose.

Art. 4 Rilevamento geologico nazionale

Il rilevamento geologico nazionale comprende:

a. il rilevamento di informazioni geologiche mediante rilevamenti propri e valorizzazione di rilevamenti di terzi;

b. la selezione e la classificazione di informazioni geologiche;

c. l’analisi scientifica di informazioni geologiche.

Art. 5 Dati geologici di interesse nazionale

La geologia nazionale appronta i dati e le informazioni geologici di interesse nazionale seguenti: