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Consultazione 2006/121: Ordinanze d'esecuzione sulla legge sulla geoinformazione · 8 pagine
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Ordinanza sulla geologia nazionale
a. informazioni geologiche: informazioni sul sottosuolo geologico, segnatamente sulla struttura, le caratteristiche e le proprietà, l’utilizzazione precedente e attuale, il valore economico, sociale e scientifico nonché i processi geologici passati, attuali e potenziali;
b. sottosuolo: parte della terra comprendente la litosfera, le rocce coerenti e incoerenti nonché i loro componenti, l’astenosfera e il nucleo terrestre, delimitata dalla superficie terrestre rispetto all’atmosfera e alle acque di superficie;
c. sottosuolo geologico: il sottosuolo, senza lo strato superiore di terreno permeabile sul quale possono crescere piante;
d. processi geologici: modificazioni del sottosuolo, segnatamente erosione, sedimentazione, movimenti di massa o terremoti;
e. utilizzazione del sottosuolo: interventi nel sottosuolo, segnatamente costruzioni di ogni genere, opere sotterranee, perforazioni di sondaggi, estrazione di materie grezze minerali, coperture, immagazzinamento di sostanze, modificazioni del livello, delle linee di scorrimento e della temperatura della falda freatica nonché influssi sul campo geotermico terrestre.
Sezione 2: Compiti della geologia nazionale
Art. 3 Obiettivi della geologia nazionale
La geologia nazionale mette a disposizione dei servizi specialistici della Confederazione e dei Cantoni nonché di terzi dati e informazioni geologici in vista:
a. dell’utilizzazione sostenibile del sottosuolo;
b. della considerazione delle condizioni geologiche nelle procedure di pianificazione, concessione e autorizzazione;
c. della prevenzione degli effetti dannosi o molesti dei processi geologici su persone e cose.
Art. 4 Rilevamento geologico nazionale
Il rilevamento geologico nazionale comprende:
a. il rilevamento di informazioni geologiche mediante rilevamenti propri e valorizzazione di rilevamenti di terzi;
b. la selezione e la classificazione di informazioni geologiche;
c. l’analisi scientifica di informazioni geologiche.
Art. 5 Dati geologici di interesse nazionale
La geologia nazionale appronta i dati e le informazioni geologici di interesse nazionale seguenti: