Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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integrato nella posizione testuale indicata (cfr. pure commento al titolo che precede l'art. 25).
Articolo 26
Chiarimento terminologico (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare», cfr. anche il commento all'art. 2).
Articolo 27 capoverso 1
Sotto il profilo della protezione dei dati, i dati da notificare già oggi devono essere indicati in maniera trasparente nella LM, motivo per cui il pertinente catalogo dev'essere esplicitato. In questo senso, l'elenco non deve più essere esemplificativo, ma esaustivo.
Capoverso 1: Conformemente all'articolo 121 capoverso 2, ai Cantoni è lasciata la facoltà di nominare capisezione militari. Negli ultimi tempi, in differenti Cantoni la funzione di caposezione militare è stata soppressa. Giusta l'articolo 121 capoverso 1, a livello cantonale per le relazioni con le persone soggette all'obbligo militare è competente il comandante di circondario. Di conseguenza, le comunicazioni risultanti dall'obbligo di notificazione devono essere indirizzate a quest'ultimo. Laddove esistono ancora capisezione militari, incombe ai Cantoni stabilire quali compiti devono assumere, segnatamente in quale misura essi operano in rappresentanza del comandante di circondario.
Capoverso 1bis: i dati personali degni di particolare protezione, per contro, devono essere notificati direttamente allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, unico organo competente per l'ulteriore trattamento di tali dati. I dati qui menzionati erano sinora rilevati all'inizio dei servizi d'avanzamento mediante un questionario compilato dal militare e successivamente verificati sulla base di campioni scelti casualmente. Tuttavia, poiché si tratta, in parte, di dati personali degni di particolare protezione, risulta necessaria una pertinente base legale formale, creata qui ai sensi di un miglioramento successivo. L'autodichiarazione consente agli organi competenti l'adozione di decisioni rapide e tempestive in vista di promozioni e nomine imminenti (art. 103 LM e art. 66-68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare [OOPSM; RS 512.21]).
Articolo 41 capoverso 3
Con questo completamento dell'articolo 41 sarà creata la possibilità di svolgere servizi d'istruzione della truppa obbligatori all'estero. Nell'ambito di Esercito 61, le esercitazioni di truppa (manovre) delle divisioni e di interi corpi d'armata servivano all'addestramento realistico delle truppe e all'acquisizione della necessaria esperienza di condotta, segnatamente per i quadri di milizia. In seguito alla crescente urbanizzazione dei settori operativi previsti e alla riduzione della prontezza d'impiego successiva al venir meno di un'acuta minaccia, nel periodo di Esercito 95 si è rinunciato ad ampie esercitazioni di truppa e contemporaneamente si è spostato l'addestramento dei quadri sui simulatori di condotta. Le truppe da combattimento si limitano oggi a esercitazioni a livello di sezione e di compagnia, in quanto le piazze di tiro esistenti in Svizzera non consentono esercitazioni ai livelli superiori. Gli stati maggiori e le formazioni dell'esercito che nel quadro della missione di difesa devono