Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 48 pagine
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protezione dei dati dovrebbe essere elevato a livello di legge, affinché la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione necessaria per la domanda riceva una base legale sufficiente.
Capoverso 1bis: l'articolo 23 attualmente in vigore, secondo il quale gli ufficiali e i sottufficiali posti sotto tutela sono esclusi dal servizio militare, non è più attuale. Dai militari si esige per esempio che non eseguano un ordine se si rendono conto che esso esige il compimento di un atto punibile secondo la legge o il diritto internazionale bellico (n. 80 del Regolamento di servizio). Se collaborano consapevolmente a tale atto, ne dovranno rispondere. Non è possibile attendersi un simile modo di agire da persone sotto tutela e pertanto non deve nemmeno essere loro richiesto. Di conseguenza, una persona sotto tutela non può più essere impiegata nell'esercito nella misura in cui sussiste una parziale o totale capacità di giudizio relativamente ai suoi obblighi di servizio. In futuro, alla condizione menzionata in precedenza, una tutela non comporterà più l'esclusione, ma la non idoneità al servizio. La formulazione è già orientata al nuovo diritto in materia di protezione degli adulti del Codice civile.
Titolo che precede l'articolo 21 e articolo 21
La nuova sistematica nel secondo capitolo rende necessario raggruppare gli articoli 21-24 sotto una propria sezione.
Analogamente all'articolo 36 del Codice penale militare (CPM) (risp. all'art. 49 della revisione del CPM del 21 marzo 2003, che entrerà in vigore il 1° luglio 2007), occorre non soltanto escludere dal servizio militare, ma anche dall'esercito. In caso contrario, sarebbe di principio possibile continuare a incorporare nella riserva persone divenute intollerabili per l'esercito, ciò che sarebbe però assurdo. Parimenti, analogamente all'articolo 37 CPM (risp. all'art. 35 della revisione del CPM del 21 marzo 2003, che entrerà in vigore il 1° luglio 2007), le persone escluse dall'esercito che, per il loro reato, si sono rese indegne del loro grado, in futuro dovranno essere degradate. La degradazione esprime chiaramente il biasimo per il reato commesso. Inoltre, la degradazione ha come conseguenza che l'interessato non ha più il diritto di utilizzare il suo precedente grado nella vita privata o pubblica. Inoltre, nemmeno più tardi potrà essere riammesso nell'esercito. La degradazione corrisponde pertanto al licenziamento disonorevole conosciuto e praticato in altri eserciti. Contrariamente agli articoli 36 e 37 CPM, l'esclusione e la degradazione secondo l'articolo 21 LM non sono una pena, ma una misura di diritto amministrativo, rispettivamente una sanzione (cfr. art. 40 cpv. 1 LM). Da ora in poi, le persone soggette all'obbligo di leva che hanno commesso reati saranno già esclusi dal reclutamento. In tal modo sarà colmata una lacuna in seguito alla quale le persone soggette all'obbligo di leva degne di essere escluse dovevano dapprima essere reclutate affinché diventassero militari e potessero subito dopo essere escluse dall'esercito.
Inoltre, per completezza occorre menzionare anche le misure privative della libertà (per es. l'internamento), poiché anch'esse, come una pena privativa della libertà, possono comportare l'intollerabilità o l'indegnità.
L'attuale termine di attesa di quattro anni per l'esame della riammissione (cpv. 3) è eventualmente più lungo del periodo di prova stabilito in occasione della liberazione condizionale dall'esecuzione della pena. Non è comprensibile perché l'esercito debba